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Co.E.S. Emilia Romagna

Conducenti Emergenza Sanitaria della Regione Emilia Romagna
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⚖️ Corte di Cassazione

La giurisprudenza in materia di danno afferma che, qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza – come nel caso di circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza – sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato ma anche del conducente, fra costoro si forma un consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi.

Tuttavia, tale ricostruzione non è applicabile, se non parzialmente, al caso del trasporto di un paziente in ambulanza. La Suprema Corte ritiene infatti incompatibile l’ipotesi di un consenso alla circolazione in condizioni di insicurezza con il trasporto di un infermo.

Il personale addetto all’ambulanza esercita un servizio che non è meramente di trasporto, ma di assistenza sanitaria; servizi funzionalmente inscindibili che impongono l’obbligo di garantire che il trasporto avvenga preservando le condizioni di salute del trasportato.

Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario, e non in base al solo principio della responsabilità civile extracontrattuale.

Ne consegue che il responsabile dell’autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla propria obbligazione contrattuale, a spiegare le ragioni e ad imporre al trasportato l’adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto.

Diventa pertanto inconcepibile un accordo tra personale sanitario e infermo trasportato volto alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza.

Corte Suprema di Cassazione

🚑 CINTURE DI SICUREZZA IN EMERGENZA SANITARIA

L'uso delle cinture di sicurezza in emergenza crea ancora molti dubbi negli autisti, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità civile, essendo l'autista responsabile ex legge dei trasportati.
Se si prende in esame l'art. 172 del CdS sembrerebbe che, almeno per i casi di emergenza, (codice rosso e/o codice 3, tradotto nel linguaggio sanitario), non esista l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza per gli occupanti del mezzo.
Nel comma 3 dell'art 172, però, viene fatta una distinzione fra i diversi operatori ed in particolare l'esonero dall'uso delle cinture di sicurezza distingue:
a)  gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b)  i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c)  gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d)  i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e)  gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
La distinzione dell?esonero fra diversi operatori non viene fatta a caso ma attraverso un " modus operandi ".
 Il motivo per cui viene concesso l'esonero dall?uso del dispositivo di ritenuta è strettamente correlato all'attività che l'operatore svolge.
Nel caso delle forze di polizia l'esonero riguarda " L'ESPLETAMENTO DI UN SERVIZIO DI EMERGENZA"; per gli addetti ai servizi di soccorso l'esonero si applica  " IN CASI DI INTERVENTI DI EMERGENZA ".
Comprendere per quale motivo il legislatore abbia voluto fare una distinzione fra il termine "SERVIZIO DI EMERGENZA" e " INTERVENTI DI EMERGENZA " sarebbe materia per affermati giuristi e non per semplici e mal retribuiti autisti soccorritori, invece dobbiamo, se non vogliamo incappare in spiacevoli conseguenze, capire che cosa il CdS intenda per " servizio di emergenza "   e " intervento di emergenza ".
Un servizio di emergenza dovrebbe (il condizionale è d'obbligo data la carenza di informazioni che il CdS ci mette a disposizione per capire) essere riconducibile a tutti quei casi in cui è necessario che l'operatore sia prontamente in grado di abbandonare il veicolo anche senza che si configuri un'emergenza immediata ma ipotizzabile o prevedibile, quindi il "servizio di emergenza" è più confacente ad attività di polizia che ad attività di soccorso.
L'intervento di emergenza dovrebbe essere riconducibile al soccorso vero e proprio, cioè quando già esiste la certezza dell'emergenza anche senza un effettiva valutazione diretta del caso, ovvero l'assegnazione del codice rosso da parte della Centrale.
Da questa analisi si potrebbe dedurre che la distinzione sia abbastanza comprensibile ed applicabile da parte degli operatori del soccorso: nei codici rossi o codici 3 si può fare a meno dell'uso delle cinture. Per il resto, no!
In realtà la questione non è così semplice, la parola " intervento " potrebbe venire, a seconda dei casi, interpretata in modo diverso: c'è chi dice che per " intervento " s'intenda tutta l'azione del soccorso, dall'inizio della chiamata sino alla fine; c'è chi afferma che per "intervento " s'intenda solamente il momento in cui si opera il soccorso.
Nel nostro caso, quindi, il comma 3 lettera b dell'art 172 del Cds sarebbe valido solamente quando il paziente è già all'interno del vano sanitario dell'ambulanza.
Come risvolto interpretativo di questa ipotesi ne conseguirebbe che esiste sempre e comunque l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per il conducente, mentre l'equipaggio sarebbe esonerato solamente quando si trova ad operare nel vano sanitario (naturalmente in emergenza).
Se questa ultima ipotesi fosse la più realistica verrebbe da chiedersi, però:  Per quale motivo sarebbero stati inseriti nel comma 3 lettera b dell?articolo 172 del CdS anche gli addetti antincendio??
Altro aspetto interessante è anche il comma 2 dell'art. 177 il quale afferma che:
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Questo comma lascia al conducente la discrezionalità nell'uso o meno delle cinture di sicurezza, essendo l'art. 172 una delle norme di comportamento. In un certo qual modo dovrebbe togliere ogni dubbio per quanto riguarda il comportamento dell'autista, mentre per l'equipaggio rimane l'interrogativo: quando si può fare a meno delle uso delle cinture di sicurezza?
In attesa che qualcuno (quasi sempre la Corte di Cassazione) risponda a questa domanda, ma soprattutto per una questione di sicurezza personale, credo sia meglio optare per l'uso totale di tali dispositivi di ritenuta.
Il personale che opera in ambulanza spesso è restio, e non si capisce bene il motivo, ad indossare le cinture perfino nei codici verdi.
Si tenga presente che le conseguenze dei danni arrecati agli occupanti, derivanti dalla condotta di guida del conducente, sono direttamente imputabili allo stesso: basta che, in seguito ad un leggero tamponamento, il prezioso ginocchio di un medico sbatta contro una delle tante protuberanze del vano sanitario; o che un'infermiera un po' " distratta ", senza cintura allacciata, denunci il classico " colpo di frusta ", perché si configurino dei traumi di lieve entità ma tali da comportare prognosi superiori ai 7/10 gg. In questi casi, il povero autista del mezzo di soccorso viene appiedato, nella migliore delle ipotesi, solamente per una quindicina di giorni.
In termini tecnici si chiama "  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ". Ma non basta, alla sospensione è necessario aggiungere la decurtazione di ben 8 punti e una multa di 343 euro (Art. 149 comma 6 del C.d.S.).
Senza entrare nel merito della Legge 81/08, perché la questione si complicherebbe ulteriormente, visto che tale legge obbliga gli operatori ad utilizzare tutti quei sistemi di sicurezza idonei a tutelare la propria incolumità, anche se le cinture non sono classificate come DPI vorrei esprimere alcune considerazioni personali:
1. L'uso delle cinture di sicurezza, obbligatorio o meno che sia, non comporta certamente dei danni alle persone, semmai è vero il contrario
2. Le cinture salvano la vita e gli autisti soccorritori lo dovrebbero sapere. Chi svolge da anni la professione di autista d'ambulanza ha avuto modo di confrontare il rapporto inversamente proporzionale che esiste fra uso delle cinture e traumatologia grave.

Per concludere cito una sentenza:
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di detta cintura. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l'imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell'omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).
(Cassazione penale sez. IV, 27 settembre 1996)
 
È evidente che l'esenzione dovrà essere considerata solo ed esclusivamente nei confronti di chi opera e non nei confronti di chi non partecipa attivamente alle operazioni d'emergenza, quindi il paziente deve sempre indossarle, e sempre a condizione che ciò sia indispensabile.
 Viene confermato il possibile coinvolgimento del conducente nelle responsabilità per tutto ciò che riguarda il veicolo; è altresì evidente che, per quanto riguarda un'ambulanza, non avendo l'autista la possibilità di vedere direttamente il vano sanitario e non potendo, quindi, contare su un controllo diretto di quanto succeda in quella parte del mezzo, dovrà necessariamente esserne informato da coloro che vi si trovano, altrimenti difficilmente potrà essere a conoscenza di eventuali irregolarità che venissero commesse, come appunto il fatto che qualcuno durante il tragitto si  slacci la cintura di sicurezza. Sarà opportuno quindi, per il bene di tutti, pianificare in precedenza, con gli occupanti del mezzo, le regole di sicurezza che si riterranno opportune e che quindi dovranno, in fase operativa, essere scrupolosamente osservate, questo anche in considerazione di quanto recita l'articolo 141 del C.d.S. che obbliga il conducente a adeguare la velocità del proprio veicolo avendo riguardo a tutta una serie di parametri (condizioni del mezzo stesso, del traffico, della strada ed atmosferiche), tra i quali, appunto, lo stato del carico che, nel caso di un'ambulanza, è rappresentato dai trasportati.
Pertanto, se essi sono " sganciati ", sicuramente il trasporto comporterà un rischio maggiore; il conducente sarà costretto ad adeguare la velocità limitandola notevolmente e, così facendo, inevitabilmente si allungheranno i tempi di trasporto in ospedale con le conseguenze che da ciò potrebbero derivare.
Come " morale della favola ", possiamo certamente asserire che tutti devono allacciare le cinture, salvo coloro che, per situazioni particolari, sono esonerati dal C.d.S. come, ad esempio, le donne in stato di gravidanza sulla base di certificazione da parte del ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle stesse, oppure le persone affette da patologia che costituisca controindicazione specifica al suddetto uso, certificata dalle competenti autorità sanitarie in osservanza delle norme che regolano le disposizioni in materia. Sono esonerati i passeggeri di età inferiore ai dodici anni di statura inferiore a m 1,5, che devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato.
Reputo quindi che, in base a quanto previsto dalla legge e non solo, salvo rarissimi casi, sia sempre opportuno e corretto assicurare il paziente trasportato alla barella tramite le apposite cinture normalmente in dotazione con essa, garantendogli, in tal modo, tranquillità oltre che un discreto margine di sicurezza.
Ogni volta che si configuri per il conducente di un veicolo, ritenuto responsabile di lesioni dovute ad un qualsiasi evento, l'obbligo di risarcimento danni nei confronti di terzi, in questo caso trasportati, in base alla legge n° 990 del 24 dicembre 1969 la Compagnia assicuratrice si sostituirà nell'esborso al conducente stesso, sul quale ricadrebbe l'obbligo di risarcire i danni arrecati, come vorrebbe l'articolo 2054 del Codice Civile. Tutto questo è ormai routine: in base ad un contratto stipulato con questa o con quella Compagnia assicuratrice, l'onere economico  derivante da un danno prodotto viene " girato " a quest'ultima, ed ecco che il danno viene risarcito, anziché dal conducente, attingendo dal proprio patrimonio, dall'assicurazione; ma a che condizione ciò avviene? A condizione che, come la maggioranza dei contratti assicurativi recitano, il terzo in questione sia trasportato nel rispetto delle norme in materia. Pertanto, se per quel tipo di situazione specifica non é prevista esenzione dall'indossare le cinture ed é quindi in essere il relativo obbligo, può darsi che, appurando l'inadempienza, si configuri la non risarcibilità dei danni totalmente ascrivibili al mancato uso della cintura.
 Se ciò avvenisse e se il Giudice esprimesse parere favorevole nei confronti dell'assicurazione circa l'invalidità della polizza, si verificherebbe il caso in cui la compagnia assicuratrice, normale sostituta di colui che è obbligato al risarcimento, abbandonerebbe la partita, lasciando quindi l'obbligo di ogni onere risarcitorio all'autista che, non potendo contare più sulla copertura, dovrà far fronte all'impegno in proprio.
I casi che si potrebbero configurare sono certamente molteplici; è vero che alcune sentenze si sono orientate verso la direzione che sia la Compagnia Assicuratrice stessa a dimostrare quali ed eventualmente di che entità effettivamente siano i danni totalmente ascrivibili al mancato uso delle cinture e certamente dimostrare ciò non deve rappresentare un'impresa facile. Ma, aldilà del fatto che comunque chi si è fatto male se ne poteva fare sicuramente meno  se avesse avuto la cintura allacciata regolarmente (altrimenti non saremmo qui a disquisire), chi ci garantisce che la compagnia non riesca nell'impresa di dimostrare quanto richiesto dal Giudice? Se ciò avvenisse, le conseguenze da trarre sarebbero fin troppo facili e pertanto ritengo che non ci sia bisogno che il sottoscritto si dilunghi oltre.
Sussiste, da parte del conducente, l'obbligo di garantire sempre e comunque la massima sicurezza possibile nei confronti di chi trasporta; altrimenti si configurerebbe senz'altro una colpa grave dovuta alla violazione di quelli che sono i fondamenti della sicurezza stradale, nonché del buon senso, che impongono l'uso costante di tutti quelli strumenti e il rispetto di tutte quelle norme, condizioni e regole che, insieme, determinano la corretta conduzione di qualsiasi veicolo, certamente non esclusi quelli di soccorso. 
Cinture di sicurezza in automedica
 
Ciò che fino ad oggi, a mio parere, ha giustificato gli addetti sanitari a non allacciare le cinture di sicurezza in ambulanza è stato il fatto che certe manovre sul paziente, solo ed esclusivamente d'emergenza, non potessero essere compiute altrimenti; seguendo questa filosofia interpretativa l'esenzione non trova facile giustificazione in automedica (autoveicolo di soccorso avanzato destinato al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico e infermieristico), non essendo un mezzo destinato al trasporto di pazienti.
Venendo a mancare il paziente, viene a mancare il motivo per il  quale gli occupanti si trovino in condizione di dover applicare procedure d'emergenza tali da legittimarli a non allacciare la cintura.
È vero che l'esenzione, a norma del C.d.S., vale anche per il conducente, il quale, anche se molto raramente, potrebbe  trovarsi in situazioni talmente singolari, nonché estremamente gravi, da dover considerare di omettere l'uso del dispositivo di sicurezza.
Ad esempio, in caso d'intervento di protezione civile o comunque di soccorso, si potrebbe prefigurare che il conducente di un mezzo adibito all'emergenza si trovi nelle condizioni di procedere con la testa fuori dal finestrino, mentre è impegnato a rasentare un dirupo o peggio uno strapiombo formatosi a causa della strada franata che sta cercando faticosamente di percorrere. Stesso dicasi, proseguendo nell'esempio, per gli eventuali occupanti che potrebbero trovarsi nella condizione di dover improvvisamente saltare giù dal mezzo di soccorso. Ciò vale anche per gli occupanti dei mezzi antincendio.
Escluse queste situazioni  " limite ", negli interventi di tutti i giorni non indossare le cinture non trova, secondo me, logica alcuna, sia sotto il profilo giuridico che soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Se all'arrivo sul posto, come più volte mi è capitato di sentir dire, dover sganciare la cintura può ritardare la discesa della squadra di soccorso, sarà sufficiente, anziché non allacciare le cinture per l'intero tragitto, slacciarle magari contestualmente all'arrivo sul posto quando il mezzo di soccorso si può considerare praticamente fermo. Sicuramente, così facendo, la manovra di " slaccio " non comporterà ritardi nella discesa ed il tragitto per giungere sul luogo della chiamata sarà stato percorso
in sicurezza con le cinture regolarmente allacciate. 
Talvolta, sempre a causa di un intervento d'emergenza, è sufficiente sganciare le cinture
di sicurezza per un brevissimo periodo di tempo; esenzione non vuol dire che in certe
situazioni sia obbligatorio fare a meno dei dispositivi di sicurezza e soprattutto non
significa che, una volta sganciati, non sia obbligatorio riagganciarli prontamente appena ha
termine l'intervento. Rinunciamo, quindi, alle cinture solo ed esclusivamente quando é
impossibile fare altrimenti, limitando ciò al tempo strettamente necessario all'azione d?emergenza.
  Importante sentenza uso cinture del trasportato e responsabilità autista.
  Sez. III 18-09-2008, sentenza n. 23851
 
omissis
 
Svolgimento del processo
 
D.E., affetto da tetraplegia veniva accompagnato regolarmente con una autoambulanza dalla Associazione Croce Bianca da Merano a Innsbruck per eseguire controlli medici e terapie. Il 12  ottobre 1995, a causa di una brusca frenata effettuata dal conducente P.M.E. e a causa della  mancata utilizzazione dei presidi esistenti all'interno dell'ambulanza per l'attenuazione del rischio da infortuni a carico dei pazienti trasportati, subiva gravi danni alla persona. Proponeva pertanto azione risarcitoria nei confronti del P. e della Associazione Croce Bianca che chiamava in causa la  Lloyd Adriatico s.p.a..
 
Il Tribunale di Bolzano (sentenza n. 613/01) accertava la responsabilità al 50% della vittima e del  conducente e condannava i convenuti al pagamento della somma di 41.879.074,00 Euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di rimborso delle cure mediche e di indennizzo della invalidità temporanea.
La Corte di appello di Trento (sentenza n. 164/03) accoglieva parzialmente il gravame di D.E. riconoscendo la somma di 15.000,00 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.
Ricorre per cassazione D. affidandosi a tre articolati motivi di impugnazione.
Si difendono con controricorso P.M.E., la Associazione Croce Bianca e la Lloyd Adriatico s.p.a..
 
Motivi della decisione
 
Con il primo motivo di ricorso si deduce:
 a) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che regolano la responsabilità di chi effettua professionalmente il trasporto infermi con ambulanza, con conseguente omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo: in particolare violazione degli artt. 1218, 1227, 1681, 2043, 2056, 1227 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);
b) violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione contraddittoria e illogica laddove la Corte di appello ha sostenuto che l'affermazione secondo cui, essendosi il D. rifiutato di allacciarsi, i due dipendenti della Croce Bianca avrebbero dovuto rifiutare il trasporto "non pare convincente ed un siffatto comportamento sarebbe stato del tutto impraticabile". Questione rilevante in quanto da ciò si farebbe conseguire il concorso di responsabilità del D..
Con il secondo motivo di ricorso si deduce: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in
tema di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver pronunciato oltre i limiti della domanda, violazione delle norme e dei principi in tema di adempimento dell'obbligazione tra cui l'art. 1681 c.c. e di esonero di responsabilità sull'assunta avvenuta delega di funzione. Il tutto anche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica.
Il tema di fondo che accomuna le censure mosse, con i predetti motivi, alla sentenza della Corte altoatesina, da parte del ricorrente, è infatti quello della irriconducibilità del trasporto oneroso di infermi per mezzo del servizio di autoambulanza al trasporto tout court e in particolare al trasporto di cortesia.
L'impostazione del ricorrente è in larga parte condivisibile.
Afferma la giurisprudenza in materia di danno al trasportato che qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza); fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella  produzione dell'evento).
In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, nè ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (Cassazione civile n. 4993 dell'11 marzo 2004).
Questa ricostruzione giurisprudenziale, che pure evidenzia come non sia concepibile un consenso preventivo del trasportato alla possibile lesione derivante dalla circolazione in condizioni di insicurezza trattandosi di rinuncia a un diritto indisponibile, non è applicabile comunque, se non parzialmente, al caso in esame. E' proprio la ipotesi della formazione del consenso alla circolazione in condizioni di insicurezza, con la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro e l'accettazione dei relativi rischi che risulta, a giudizio di questa Corte, incompatibile con il trasporto in autoambulanza di un infermo. Vi è da considerare infatti che il personale addetto all'ambulanza esercita un servizio non meramente di trasporto ma di assistenza sanitaria, servizi che sono funzionalmente inscindibili, e ha l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato. Il personale è quindi responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza in base al titolo contrattuale che ha per oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale della responsabilità civile extracontrattuale. Questo evidente discrimine fra le due situazioni deve portare a ritenere che il responsabile dell'autoambulanza è tenuto, al fine di adempiere alla sua obbligazione contrattuale, a spiegare la ragione e ad imporre al trasportato l'adozione delle misure di sicurezza necessarie alla sua incolumità durante il trasporto. Diventa così inconcepibile un accordo del personale sanitario e dell'infermo trasportato alla non adozione delle necessarie misure di sicurezza. Ciò potrebbe semmai ipotizzarsi nel caso in cui il rifiuto del trasportato e il conseguente rifiuto del personale sanitario ad effettuare il trasporto si risolvesse in un rischio ancora più elevato per la salute dell'infermo che, per esempio, deve essere trasportato con urgenza in ospedale per ricevere delle cure.
 Questo non vuoi dire che non possa comunque ipotizzarsi un concorso di colpa del trasportato il quale è pur sempre tenuto a un dovere di cooperazione con il personale sanitario che gli impone di rispettare le disposizioni impartite e l'adozione delle misure di sicurezza predisposte e quindi, ad esempio, a non slacciare di sua iniziativa le cinture di sicurezza, durante il viaggio e all'insaputa del personale addetto all'ambulanza. Uguali considerazioni devono farsi per la persona che ha viaggiato accanto al D. e per la sua responsabilità derivante dalla posizione, scorretta, assunta all'interno dell'ambulanza. A tale proposito si presenta illogica la parte della motivazione secondo cui non è corretto "sostenere che la A. compagna del D.) avrebbe dovuto prendere posto nella cabina di guida e che il T. (ausiliario del P.) avrebbe dovuto stare assieme al D., poichè era evidente che quest'ultimo, nel noioso viaggio da (OMISSIS) a (OMISSIS), viaggio che tra andata e ritorno era di 300 km., pretendeva di essere assistito da una persona di famiglia anzichè da estranei". Di certo il personale sanitario non doveva organizzare la dislocazione a bordo in funzione della riduzione della noiosità del viaggio ma della sicurezza del D.. In questa prospettiva doveva quindi essere fornita e ricercata la prova che da parte del sanitario fosse stata rappresentato e imposto ai passeggeri il miglior assetto durante il viaggio ai fini della loro sicurezza. Se quindi la presenza della A., anziché del T., accanto al D., poteva ritenersi compatibile con le condizioni di sicurezza, doveva però essere spiegato e imposto alla A. quale fosse il suo corretto posizionamento anche in funzione di un ipotetico intervento di soccorso instantaneo. Per quanto riguarda la prova del rifiuto del D. di effettuare il viaggio in condizioni di sicurezza e del comportamento negligente della A. la Corte di appello si è basata unicamente sulla deposizione del T. e ha escluso l'attendibilità della A. con una motivazione che si presenta anch'essa illogica e contraddittoria in quanto dall'affermazione per cui sia il T. che l' A. potrebbero essere qualificati come aventi un interesse nella causa e quindi ritenuti inattendibili, si contrappone una valorizzazione esclusiva della prima deposizione. Per altro verso non si è tenuto conto che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod. civ. applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cassazione civile n. 4954 del 2 marzo 2007). Anche quanto alla quantificazione percentuale della responsabilità la motivazione appare viziata perchè non considera la condotta imprudente del P. già accertata dalla sentenza resa in primo grado dal Tribunale secondo cui, specie nelle condizioni di insicurezza descritte, il P. avrebbe dovuto guidare con la massima cautela, particolarmente sul tratto di strada ordinaria e in condizione di visuale limitata, non potendosi permettere brusche frenate. Se il Tribunale ha quantificato nel 50% la responsabilità del guidatore esclusivamente per la sua condotta di guida, la Corte di appello abbia potuto quantificare nella stessa misura la sua responsabilità pur ritenendo la rilevanza del comportamento negligente relativo alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Sotto questo profilo è comunque ineludibile il criterio di quantificazione percentuale della responsabilità concorsuale indicato dalla citata sentenza n. 4993/04.
In considerazione di quanto esposto sinora vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso e la causa rinviata al giudice di merito per una rivalutazione del materiale probatorio alla luce della predetta irriconducibilità della fattispecie del trasporto in ambulanza di un infermo rispetto a una non si vede come la Corte di appello abbia potuto quantificare nella stessa misura la sua responsabilità pur ritenendo la rilevanza del comportamento negligente relativo alla mancata adozione delle misure di sicurezza. Sotto questo profilo è comunque ineludibile il criterio di quantificazione percentuale della responsabilità concorsuale indicato dalla citata sentenza n. 4993/04.
In considerazione di quanto esposto sinora vanno pertanto accolti i primi due motivi di ricorso e la causa rinviata al giudice di merito per una rivalutazione del materiale probatorio alla luce della predetta irriconducibilità della fattispecie del trasporto in ambulanza di un infermo rispetto a una ipotesi di trasporto ordinario di un passeggero a bordo di una autovettura e al fine di eliminare le illogicità e contraddizioni evidenziate nella motivazione della sentenza cassata.
 
Restano assorbite le censure relative alla liquidazione del danno.
 
P.Q.M.
 
 
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento in diversa composizione.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2008.
 
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008 
 
Morale, la Corte ha accorso il ricorso del paziente ed ha ritenuto l?equipaggio l?unico responsabile dell?evento perché:
1.               Il passeggero ed il trasportato non avevano le cinture e l?equipaggio non aveva imposto di metterle. E? da notare che il rifiuto del trasporto, non essendo un codice rosso, poteva essere attuato da parte del conducente.
2.               I membri dell'equipaggio erano tutti e due in cabina e con il paziente c?era solo il famigliare.
 MORALE PAGARE 41.879.074,00 Euro
 
Non so se l?assicurazione abbia fatto rivalsa sull?equipaggio, cosa possibile per il loro comportamento omissivo.
 
Leonardo Poli ( Autista Soccorritore 118 Forlì - Romagna Soccorso )
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