MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 182/89
Pr ot. n. 4278/4182(0) - D.C. IV n. A070
Roma, 7 dicembre 1989
OGGETTO: Dispositivo supplementare di allarme su autoambulanze.
Con il D.M. 17 ottobre 1980 (pubblicato sulla G.U. n.
310 dei 12 novembre 1980) (1) emesso ai sensi
dell'articolo 465 dei Regolamento dei C.d.S. sono state introdotte - in deroga
degli articoli 21.0 e 211 dei
Regolamento medesimo - modifiche sperimentali alle caratteristiche acustiche dei
dispositivo supplementare di
allarme da applicare ad autoveicoli adibiti ai servizi antincendi e ad
autoambulanze.
Poiché il dispositivo supplementare dì allarme,
realizzato secondo le prescrizioni dei decreto citato si è
rivelato, in quasi dieci anni di utilizzo, particolarmente idoneo all’impiego a
cui era destinato, in quanto in grado
di far individuare la direzione di provenienza dei veicolo in emergenza, né sono
pervenute a questa Sede
segnalazioni di anomalie di alcune genere, si ritiene superato il periodo d:1
sperimentazione posto alla base dei
decreto di ammissibilità dei dispositivo.
Alla luce di quanto sopra, possono essere considerarsi
cessati i motivi che determinano il rilascio di
omologazioni temporanee ai detti veicoli, per cui si consente che -in deroga al
punto 4.2 della circolare n, 45/71
del 10 giugno 1971 - le fabbriche di veicoli di soccorso equipaggiati con il
dispositivo di allarme rispondente alle
prescrizioni dei D.M. citato in premessa, possano ottenere, per i veicoli
medesimi, in sede di primo rilascio, la
omologazione definitiva oppure convertire in questo ultimo tipo di omologazione
- a seguito di loro domanda - le
omologazioni temporanee a suo tempo rilasciate.
IL DIRETTORE GENERALE
dr. ing. Gaetano Danese