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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE -

DECRETO 20 novembre 1997, n.487

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

GU n. 14 del 19-1-1998

note:

Entrata in vigore del decreto: 3-2-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembe 1996, n. 610;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche' l'articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Visto il decreto 17 dicembre 1987, n. 553 sulla normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto ed il trattamento di base ed il monitoraggio dei pazienti;

Sentito il competente parere del Ministero della sanita';

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti.

Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature.

2. Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facolta' di compera.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada e' il seguente:

"Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a - f) (omissis);

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse".

- Il testo della lettera m) del comma 2 dell'art. 203 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e' il seguente:

"Art. 203. (Art. 54 cod. str.) (Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). - 1. (Omissis).

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a - l) (omissis);

m) autoambulanze".

Note all'art. 1:

- Per il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada, vedi in nota alle premesse.

- Il testo dell'art. 82 del nuovo codice della strada e' il seguente:

"Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli). -

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere

utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e' da sei a dodici mesi".

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M 1 , di

cui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 47 del nuovo codice della strada e' il seguente:

"Art. 47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera

i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h.

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t".

Art. 3.

Caratteristiche costruttive

1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono rispondere alle caratteristiche costruttive previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare 

Roma, 20 novembre 1997 

Il Ministro: Burlando

Visto, il Guardasigilli: Flick 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1998

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1 

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Allegato tecnico 

1. Definizioni.

1.1. Ambulanza di soccorso per emergenze speciali: autoveicolo che trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per la cura ed il trasporto di un paziente barellato al quale e' riservato il trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo, per le sue contenute caratteristiche dimensionali, e' destinato ad operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal competente Ministero della sanita'.

2. Massa.

2.1. La tara delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, oltre quanto definito per la generalita' dei veicoli, comprende anche la barella di dotazione, ma non comprende necessariamente le attrezzature previste per lo svolgimento delle specifiche funzioni.

2.2. La massa convenzionale dei passeggeri trasportati e' di 75 kg, nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le specifiche attrezzature deve essere previsto un carico uniformemente ripartito sul pavimento del compartimento sanitario pari ad almeno 150 kg.

3. Dimensioni.

3.1. Nel vano guida non debbono esserci piu' di due posti a sedere frontali singoli.

3.2. Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,20 m;

larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,30 m;

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,80 m e lunga almeno 2,00 m): 1,70 m.

3.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante un divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli e' ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza.

3.4. Nel compartimento sanitario deve trovare alloggiamento una barella a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente che trasversalmente e verticalmente avente dimensioni non inferiori a 1,85 x 0,56 m.

3.5. L'altezza di lavoro della superfice della barella, materasso escluso, deve trovarsi tra i 0,40 m e i 0,65 m dal piano di calpestio.

3.6. Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili dei quali uno situato in posizione contromarcia in prossimita' della testa della barella. I sedili debbono comunque essere ancorati alla struttura del veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 0,40 m. Sono ritenuti ammissibili i sedili pieghevoli, girevoli o a scomparsa.

3.7. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 1,05 m e di altezza non inferiore all'80% di quella del compartimento sanitario. Deve inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 0,80 m.

Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

Inoltre su ogni porta del compartimento sanitario deve essere installato un sistema di sicurezza che permetta:

di chiuderla ed aprirla dall'interno senza l'utilizzo di una chiave;

di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.

Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate con sicurezza nella posizione aperta.

3.8. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra, apribile solo dall'interno, su ogni fiancata. Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m(elevato a)2 con dimensione assiale non inferiore a 0,45 m.

4. Servizi accessori.

4.1. Sistema di ventilazione.

Il sistema di ventilazione dovra' essere in grado di garantire un ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.

4.2. Sistema di riscaldamento.

In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci un sistema di condizionamento dell'aria almeno del compartimento sanitario.

4.3. Sistema di illuminazione interna.

Il compartimento sanitario deve risultare convenientemente illuminato. L'illuminazione, di colore naturale, deve garantire un livello di intensita' luminosa minima di:

300 lux, nell'area del paziente;

50 lux, nell'area circostante, con possibilita' di abbassare il livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux.

4.4. Insonorizzazione.

Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato in modo tale da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con lo svolgimento delle specifiche funzioni.

4.5. Sistemi di trattenuta.

I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli occupanti debbono rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1.

I sedili alloggiati nel compartimento sanitario e la barella debbono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli occupanti debbono poter resistere almeno a forze conseguenti ad accelerazioni di 20 g con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10 g con direzione trasversale (nei due versi).

L'accertamento potra' essere effettuato sperimentalmente o la resistenza verificata con opportune calcolazioni.

4.6. Rivestimenti interni.

I materiali di rivestimento del compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati, se sottoposti a disinfezione. Non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici. Debbono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuita' tra i vari componenti del rivestimento.

4.7. Estintori.

Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere munite di almeno due estintori dei quali uno alloggiato nel vano guida ed un altro nel compartimento sanitario.

5. Segni distintivi.

5.1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo 177 del codice della strada.

5.2. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonche' anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

5.3. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonche' nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale), purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

5.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 5.3, la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 times 60 cm.

5.5. Sono ammesse altre indicazioni purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In particolare, sulle due fiancate deve essere riportata la denominazione dell'ente che ha la proprieta', l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facolta' di compera.