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CORTE  COSTITUZIONALE

Definizione di "Contratto di Trasporto Sanitario"

 

BREVI RIFLESSIONI SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO SANITARIO

 

Sommario: 1. Premessa. Il trasporto in generale. Natura giuridica. − 1.1. Il trasporto di persone. − 1.2. Il trasporto di cortesia. − 2. Il trasporto in autoambulanza. Obblighi di protezione del personale sanitario − 2.1. Contratto di trasporto sanitario: atipicità e specialità. − 2.2. Qualificazione giuridica: contratto misto?

1.       PREMESSA. IL TRASPORTO IN GENERALE. NATURA GIURIDICA

Con la sentenza 23851 del 18-09-2008, la Suprema Corte ha sancito la irriconducibilità del trasporto oneroso di infermi per mezzo del servizio di autoambulanza al trasporto tipicamente inteso e, in particolare, al trasporto di cortesia (1). La controversia sottesa alla pronuncia de qua trae origine da un sinistro stradale a seguito del quale un soggetto affetto da tetraplegia, accompagnato in autoambulanza presso un centro ospedaliero per eseguire controlli medici e terapie, riportava gravi danni alla persona a causa del mancato utilizzo dei presidi di sicurezza. I giudici di merito accoglievano le domande risarcitorie del danneggiato, pur tuttavia individuando un concorso di colpa della vittima nella misura pari al 50%.

Al fine di comprendere appieno la decisione in esame è opportuno esprimere qualche considerazione sul contratto di trasporto come contemplato dall'ordinamento vigente, con qualche breve cenno relativamente al trasporto di persone.

Il codice civile, all'art. 1678, definisce il trasporto come il contratto con il quale un soggetto (vettore) si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (2).

Tale contratto ha una pluralità di fonti regolatrici. Difatti, oltre al codice civile, che limita la disciplina esclusivamente al trasporto per terra, di persone e di cose, anche il codice della navigazione disciplina la figura in parola, regolando precipuamente sia il trasporto marittimo (artt. 396-468) sia quello aereo (artt. 940-967).

Questi tipi di trasporto, peraltro, vengono considerati come contratti di godimento del mezzo, mentre viene lasciato in secondo piano lo speciale opus costituito dal trasporto in genere (3).

Con riferimento alla natura giuridica del contratto di trasporto non vi è dubbio che, secondo la definizione fornitaci dall'art. 1678 c.c., la prestazione del vettore sia annoverabile tra le obbligazioni di risultato.

Peraltro, è opinione unanime che il contratto di trasporto abbia normalmente natura consensuale (4). Va considerato che si tratta di un contratto a carattere non necessariamente oneroso, commutativo, di solito indipendente dal requisito dell'intuitus personae.

2.      

1.1. Il trasporto di persone

Con specifico riferimento al trasporto di persone, l'elemento caratterizzante è rappresentato dal viaggiatore, persona fisica che ha la possibilità di controllare l'esecuzione del contratto e di proteggersi contro le cause che possano procurargli un danno (5).

Di particolare importanza, ai fini che qui interessano, è senz'altro l'individuazione del contenuto della prestazione del vettore. Quest'ultimo, infatti, oltre all'obbligazione principale, consistente nel trasferimento di una o più persone da un luogo all'altro, ha anche gli obblighi, non meno essenziali, di protezione e vigilanza (6); obblighi di mezzi, e non di risultato, in quanto il vettore non garantisce l'incolumità del passeggero fino alla destinazione, ma è soltanto tenuto ad adottare tutte le misure idonee allo scopo (art. 1681, comma 1, c.c.). La norma da ultimo richiamata stabilisce che, salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (7).

Con tale prescrizione normativa, il legislatore ha così riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità del vettore(8), dalla quale potrà liberarsi fornendo la prova di aver adottato tutte le misure volte ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

Non può sottacersi, peraltro, l'esistenza di un noto problema sempre vivo in dottrina, che attiene alla possibilità di riconoscere al danneggiato la facoltà di scegliere, in via alternativa, fra l'azione di danno contrattuale e l'azione di danno extracontrattuale.

Secondo un primo orientamento (9), poiché il legislatore − con specifico riferimento al trasporto di persone − avrebbe riconosciuto carattere contrattuale alla tutela dei diritti del viaggiatore, resterebbe assorbita in essa ogni altra forma di tutela che non tragga origine dalla natura pattizia del vincolo.

Prevale invece in giurisprudenza (10) la tesi, seguita anche da autorevole dottrina (11), secondo cui quando il fatto che genera il danno costituisce, nello stesso tempo, violazione di un duplice e distinto diritto, quello particolare, derivante dal rapporto contrattuale, e quello generale, derivante dalla protezione di un bene garantito dal diritto, al di fuori ed indipendente dal vincolo pattuito, non vi è ragione per ritenere l'assorbimento dell'azione contrattuale in quella extracontrattuale.

L'accoglimento di questa seconda opinione ha notevole rilievo pratico perché, utilizzando l'azione extracontrattuale, la prescrizione non sarà di un anno (cfr. art. 2951, comma 1, c.c.) ma di due (12), ed inoltre il viaggiatore potrà ottenere, in caso di colpa, non soltanto il risarcimento del danno prevedibile (ex art. 1225 c.c.), ma anche del danno imprevedibile.

3.      

1.2. Il trasporto di cortesia

È opportuno, a questo punto, esaminare − seppur brevemente − una peculiare figura di trasporto, non espressamente disciplinata dal codice civile, ma comunque non estranea all'ordinamento giuridico vigente, in quanto socialmente diffusa. Si tratta, nello specifico, del trasporto effettuato da colui che non è obbligato per contratto, ma soltanto per spirito di amicizia e cortesia(13).

Si discute se il trasporto per cortesia abbia natura contrattuale o meno: alla tesi affermativa, fatta propria dalla dottrina minoritaria (14), si contrappone la tesi negativa, avallata dalla dottrina maggioritaria (15) e dalla giurisprudenza unanime della Suprema Corte (16). Secondo quest'ultimo orientamento, non è sufficiente l'incontro delle volontà del vettore e del viaggiatore perché sussista un contratto laddove l'interesse ed il chiaro intento delle parti non è quello di impegnarsi giuridicamente.

Nel trasporto amichevole, infatti, ricorre una tipica ipotesi di "prestazioni di cortesia", espressione con la quale si indicano quei rapporti sociali che vivono al di fuori dell'ordinamento giuridico, in quanto il sentimento comune si rifiuta di ricorrere a mezzi risarcitori o ad esecuzione forzata per obbligarne l'osservanza, la quale è affidata, invece, all'onore, alla lealtà e ai correnti rapporti della vita di relazione (17).

Ciò comporta un mutamento nell'applicazione delle regole inerenti alla responsabilità del vettore: difatti, trattandosi di un rapporto di natura non contrattuale, la dottrina prevalente (18) e la giurisprudenza di legittimità (19) applicano la regola generale di cui all'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.

4.      

2. IL TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA. GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE SANITARIO

Nell'ampio genus dei trasporti si colloca, tra le altre, la figura del trasporto in autoambulanza, che si distingue, come meglio si vedrà in prosieguo, sia dal trasporto tout court inteso sia dal trasporto di cortesia. Occorre dunque esaminare le particolarità di cui si connota il trasporto de quo, rivolgendo una particolare attenzione verso le prestazioni al cui espletamento è funzionalmente preposto il personale sanitario.

Si tratta di un tipo di trasporto speciale, che giustifica peraltro la previsione normativa di talune deroghe in tema di circolazione stradale. Basti pensare a tutti quei casi, individuati anche dalla giurisprudenza più recente, in occasione dei quali si è affermato che i conducenti dei mezzi di soccorso sono esonerati dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, pur sempre nel rispetto delle norme di comune prudenza (20).

Non può dunque sottacersi né ignorarsi il carattere di specialità del servizio di trasporto in ambulanza, specialità data in primo luogo dal tipo di mezzo utilizzato, preposto all'esecuzione di un pubblico servizio, dal soggetto trasportato, che può essere un infermo, un soggetto bisognoso di cure o di interventi medici, ed infine dalla funzione del servizio di trasporto, strumentale alla tutela del diritto alla vita e alla salute.

Sulla base di tali presupposti può pacificamente affermarsi l'irriconducibilità del trasporto in autoambulanza al trasportotout court e, ancor meno, al trasporto di cortesia.

Il trasporto in autoambulanza si connota di un quid pluris, che induce ad individuare in capo al personale sanitario obblighi ulteriori, accessori, strettamente connaturati alla prestazione sanitaria.

L'assistenza sanitaria si estende fino a comprendere tutta una serie di doveri di controllo, assistenza e vigilanza che mirano a garantire l'utilità della prestazione (21). La funzione di tali obblighi è quella di rendere più specifico il significato della diligenza media proprio del personale sanitario. In altri termini, il personale sanitario è considerato portatore di una generale posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati alle sue cure: tale posizione prende il nome di "posizione di protezione", la quale è contrassegnata dal dovere, incombente sul soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità.

È plausibile − dunque − che la Suprema Corte, in rigorosa applicazione del principio sopra esposto, abbia stabilito che il personale addetto all'ambulanza non eserciti un servizio di mero trasporto, ma che − al contrario − svolga un servizio di assistenza sanitaria, funzionalmente inscindibile al primo, con lo specifico obbligo di preservare le condizioni di salute del trasportato.

L'osservazione, conseguentemente, comporta l'individuazione e l'applicazione di obblighi accessori e di protezione, maggiori ed ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente incombenti su un normale vettore.

5.      

2.1. Contratto di trasporto sanitario: atipicità e specialità

La soluzione cui è addivenuta la Corte si colloca armoniosamente nell'attuale quadro normativo costituito, da un lato, dalle norme civilistiche in tema di circolazione stradale e trasporto e, dall'altro, dalla legislazione vigente in tema di assistenza sanitaria e prestazioni mediche.

Invero, non possono certamente negarsi le peculiarità che connotano l'attività ed i compiti del personale sanitario addetto al servizio di autoambulanza: difatti, così come in caso di soccorso urgente di un infermo il personale sanitario deve apprestate tutte le cautele idonee a salvaguardare l'integrità del paziente, così pure durante un "semplice" trasporto oneroso per l'effettuazione di alcuni controlli medici, il personale dovrà adottare ogni misura necessaria a preservare il paziente, facendosi appunto "garante" della sua incolumità fisica.

È dunque questa l'essenza del ragionamento fatto proprio dalla Corte di legittimità, la quale − conseguentemente − ha negato l'applicazione del generale principio del concorso di responsabilità in materia di trasporto di un infermo in autoambulanza(22). Difatti, se generalmente in tema di circolazione stradale e, precipuamente, in materia di trasporto di persone, trova pacifica applicazione, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza (23), il principio di cui all'art. 1227 c.c., che comporta la diminuzione dell'importo risarcitorio spettante al creditore proporzionalmente al grado di colpa riversa nella condotta da egli assunta nella causazione dell'evento dannoso, è altrettanto vero − rammenta la Suprema Corte − che tale principio non può trovare applicazione nell'ambito del trasporto in autoambulanza.

Ciò si verifica in quanto viene preteso dal personale medico un livello di diligenza, di attenzione, di cura e protezione ben diverso e superiore rispetto a quello generalmente applicato ai "normali" vettori, con la conseguenza che − ratione materiae − sarà impossibile la formazione di un consenso preventivo alla circolazione in condizioni di insicurezza.

La posizione di garanzia riconosciuta al personale sanitario, come affermato dalla giurisprudenza più recente (24), è espressione di solidarietà costituzionalmente garantita, che trova il proprio riferimento all'interno dell'art. 2 della Costituzione il quale, ispirandosi al principio personalistico o al rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, l'adempimento di doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

6.      

2.2. Qualificazione giuridica: contratto misto?

La Suprema Corte ha tracciato le linee essenziali di un contratto di trasporto atipico, speciale, nel quale coesistono i requisiti essenziali del contratto di trasporto a titolo oneroso e le peculiarità delle prestazioni eseguite dal personale sanitario a favore dell'infermo trasportato. Potrebbe dunque essere definito quale contratto a causa mista, che si caratterizza per la sovrapposizione di una pluralità di schemi tipici che si condizionano vicendevolmente e simultaneamente, divenendo impossibile operare una recisa separazione dei periodi di azione delle varie cause cooperanti. Tali schemi non sono suscettibili di autonoma e separata considerazione, in quanto vanno a costituire un unico contratto, con un'unica e inscindibile causa, detta per l'appunto mista (25). La fusione o commistione di singoli elementi causali fa sì che ciascuno di tali elementi si compenetri negli altri, concorrendo a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico (26).

Il problema strettamente connesso ai contratti misti verte sull'individuazione della disciplina legale tipica applicabile. Così come per il contratto atipico, di cui il contratto misto rappresenta una variante intermedia, occorre individuare i punti di riferimento normativi, al di là della mera statuizione di cui all'art. 1323 c.c., che ha carattere regolamentare solo sul piano della struttura e non dei contenuti.

Coesistono a tal fine due tecniche. La prima è detta "tecnica della combinazione", che consente di applicare congiuntamente le discipline dei vari tipi contrattuali; in altri termini, la disciplina applicabile sarebbe complessa, nel senso che i vari profili dell'operazione andrebbero disciplinati sulla base del riferimento al tipo corrispondente (27). La seconda è la c.d. tecnica dell'assorbimento, fatta propria dalla giurisprudenza largamente prevalente (28), che comporta l'osservanza della disciplina legale del tipo prevalente (29).

La prevalenza, si noti, deve però avere riguardo alla funzione (30).

È verosimile che nella fattispecie de qua abbia trovato applicazione il metodo della prevalenza, stante la rilevanza preponderante che hanno assunto i doveri di protezione del personale sanitario, tale da precludere l'applicazione sia della normativa generale in tema di trasporto di persone, sia della regola del concorso di colpa in materia di circolazione stradale.

La statuizione della Suprema Corte risulta particolarmente innovativa. Sostanzialmente, al fine di preservare l'integrità fisica dell'infermo trasportato, i giudici di legittimità − anche per evitare che possano astrattamente individuarsi gli estremi di una responsabilità oggettiva in capo al personale medico sanitario, forse eccessivamente gravosa − hanno ritenuto prevalente l'attività di assistenza sanitaria sulla disciplina del trasporto di persone e, in particolare, sulle regole vigenti in tema di circolazione stradale e concorso di colpa.

 

(ndr) Speriamo, nonostante il "burocratese", di aver contribuito alla sicurezza, di qualche collega, molto sicuro.....!