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Corte di Cassazione Sezione 4 penale 

Sentenza 06.08.2009, n. 32276

 

Integrale

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente , Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana Giovan - Consigliere , Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

 

1) CE. BO. N. IL (OMESSO);

 

avverso SENTENZA del 04/02/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA;

 

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe; sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

OSSERVA

 

1) CE. Bo. ha proposto ricorso contro la sentenza 4 febbraio 2008 del Giudice di pace di Roma che l'ha condannato alla pena di euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'articolo 590 c.p..

 

Il Giudice di pace ha ritenuto accertato che l'imputato, che si trovava alla guida di un'ambulanza con i servizi acustici e visivi in azione, aveva attraversato un incrocio malgrado la luce rossa del semaforo andando ad urtare contro un motociclo condotto da C. G. che, a seguito della collisione , subiva gravi lesioni.

La sentenza impugnata ha ritenuto in colpa l'imputato perche' non esistevano ragioni di urgenza per impegnare l'incrocio con il semaforo rosso (il veicolo non trasportava nessuno e non e' stato confermato che dovesse trasportare sangue per trasfusione).

2) A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 192 c.p.p. perche' il giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle numerose deposizioni testimoniali che dimostravano che il veicolo condotto dall'imputato si trovava fermo all'incrocio e che gli altri conducenti avevano fermato la marcia. A conferma di questa ricostruzione il ricorrente riporta il contenuto di alcune deposizioni.

Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali relative alla durata massima delle indagini preliminari perche', dopo la scadenza di tale termine, erano stati acquisiti atti che non potevano dunque essere utilizzati.

Con il terzo motivo si deduce invece la mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione perche' in realta' la sentenza impugnata non conterrebbe una vera motivazione ma sarebbe costituita da una manifestazione emotiva del giudice.

La persona offesa ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

3) Il ricorso e' per una parte proposto per motivi non consentiti e privi di decisivita' e per altra parte manifestamente infondato.

Seppure motivata in modo singolare la sentenza impugnata attribuisce all'imputato la penale responsabilita' dell'incidente per aver attraversato l'incrocio con il semaforo rosso malgrado non esistesse alcuna ragione di urgenza per violare il segnale semaforico.

In merito all'esistenza di questo elemento di colpa, che ha avuto efficienza causale sul verificarsi dell'incidente, il ricorrente nulla oppone ed anzi riproduce nel testo del ricorso una serie di deposizioni - di cui chiede inammissibilmente la valutazione da parte del giudice di legittimita' - che peraltro non valgono a contestare la ricostruzione del giudice di merito ed anzi, sul punto decisivo indicato, la confermano.

Mentre sull'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che sole potrebbero consentire la violazione delle regole di condotta nella circolazione stradale, il ricorrente nulla oppone limitandosi a contestare l'utilizzabilita' degli atti acquisiti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari senza peraltro tener conto della circostanza che questa conclusione e' stata tratta anche da altri elementi di prova che neppure vengono contestati e dalle stesse deposizioni da lui riprodotte nel ricorso.

Essendosi il ricorrente immesso nell'incrocio malgrado il semaforo segnasse il rosso per la sua direzione di marcia e' poi privo di rilievo che l'ambulanza si trovasse ferma al centro dell'incrocio, o che fosse ancora in movimento, posto che la condotta del suo conducente aveva comunque creato, colposamente, un antecedente causale dell'incidente.

Cosi' come e' priva di rilievo, ai fini dell'accertamento della responsabilita' penale, la circostanza che anche il motociclista sia incorso in violazione di regole cautelari posto che la sequenza causale che ha condotto all'evento ha avuto inizio con la condotta colposa del ricorrente.

Se dunque la motivazione della sentenza impugnata si presenta carente il ricorso non pone in discussione l'elemento decisivo per l'affermazione di responsabilita' - l'essersi immesso nell'incrocio malgrado il divieto - e dunque tutte le censure proposte sono prive di decisivita'.

Ne consegue l'inammissibilita' del ricorso.

4 ) Alla dichiarazione di inammissibilita' conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.