Il Codice della Strada, è una legge fondamentale che regola gli aspetti principali della circolazione. La versione attuale è contenuta nel Decreto Legislativo N° 285 del 30/04/1992. Si compone di ben 245 articoli e da un regolamento di attuazione, che ne comprende altri 408 e 19 appendici. E' il 5° C.d.S. ed è entrato in vigore il 01/01/1993. Le esigenze che cambiano, le necessità che aumentano, costringono il Codice della Strada ad essere un cantiere in continua evoluzione. Nella G.U. N° 175 del 29/07/2010 n° 120 supplemento ordinario n° 171 vengono pubblicate le nuove disposizioni in materia di Sicurezza Stradale, modificando oltre 80 articoli del C.d.S. Legge 120/2010. E' per questo, che nella nostra rubrica, abbiamo ritenuto opportuno inserire solo un sunto del contenuto della disposizione di Legge, mettendo in risalto, solo ciò che crediamo (con molta umiltà), sia la parte più significante dell'articolo in questione. Di seguito, ci sarà un nostro personale commento per facilitarne la comprensione e correggere le libere interpretazioni, non mancheranno infine, i nostri più sinceri consigli. Per coloro che avessero bisogno del testo integrale, potranno richiederlo nel menù "i vostri quesiti" oppure digitare nel motore di ricerca del proprio PC l'articolo del C.d.S. desiderato.
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Art. 177 cds
Questo articolo, regola la circolazione dei veicoli e motoveicoli addetti all'emergenza e recita: i conducenti nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. COMMENTO: letto in fretta, qualcuno potrebbe pensare che questo articolo di Legge tuteli il conducente dell'emergenza da qualsiasi comportamento scorretto se non addirittura sconsiderato, con il solo vincolo di fermarsi, se a richiederlo è un addetto di Polizia, ma ATTENZIONE! Così non è. L'imprudenza e la negligenza, ( che avranno valenza in sede Giudiziaria) e aggiungo anche l'imperizia e il mancato rispetto del comune senso civico, metteranno in discussione qualsiasi comportamento che abbia causato lesioni o generato situazioni di pericolo per gli utenti della strada e dei trasportati. Consultare il vocabolario della lingua Italiana e leggete il significato delle parole PRUDENZA; DILIGENZA e PERIZIA.
Buon Lavoro