CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Limiti - Collisione tra veicolo privato e veicolo dei vigili del fuoco in servizio d'urgenza -
In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia,ambulanza,vigili del fuoco),anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d'allarme (c.d.sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell'approssimarsi ai crocevia,è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall'obbligo di arrestare immediatamente la marcia,non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata,che,pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco,aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054,comma secondo,c.c.,una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non aver provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo di allarme).(Cass. Civ., sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21907) [RIV-1004P325]- Art. 177
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