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Art.177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

1). L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano uniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (2).

2). I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune  prudenza e diligenza. 

3). Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme,ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 

4). Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74 a € 296. 

5). Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 36 a € 148 (1).

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(2) Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

Giurisprudenza

La facoltà concessa dall'art. 177 C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992 - ai conducenti di veicoli di polizia e di soccorso di non osservare gli obblighi, i divieti, le limitazioni, le prescrizioni e le norme di comportamento connesse alla circolazione stradale è sempre subordinata al generale dovere di attenersi alle regole di comune prudenza e diligenza per prevenire pericoli alla pubblica incolumità. Trib. Bologna Sez. III, 04-10-2007

Il conducente di un mezzo di soccorso o di altro veicolo con uso di sirena non deve, nello svolgimento dei suoi interventi, anteporre il proprio diritto di urgenza e di precedenza alla incolumità fisica degli altri soggetti interessati alla circolazione stradale. Conseguentemente, nel caso in cui un mezzo di soccorso venga coinvolto in un incidente stradale, il conducente sarà considerato corresponsabile ai sensi dell’art. 2054, comma 2, cod.civ. salvo dimostrare che la condotta di guida non era tale da costituire una concausa o, comunque, un fattore determinante dell’incidente stesso. Corte di Cassazione Civile, Sezione III, 16 novembre 2005, n. 23218,

R.G.C.T. gennaio 2006

I conducenti dei veicoli in servizio di polizia ed in genere di soccorso pur potendo nell'espletamento dei propri servizi derogare agli obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione, devono ugualmente osservare le norme di prudenza e cautela al fine di evitare rischi per gli utenti della strada. (Nella fattispecie il giudice de quo ha accertato una corresponsabilità pari al 20% nella causazione di sinistro stradale a carico del conducente di autoambulanza in servizio che procedeva a velocità eccessiva non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso). Giudice di pace Pisciotta 29-03-2004 Sacco c. Lianza, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 779

    In ipotesi di collisione in prossimità di incrocio semaforico tra due veicoli di cui uno autoambulanza, qualora manchi la prova precisa ed univoca sia dell'utilizzazione congiunta, da parte di quest'ultima, dei due dispositivi, luminoso ed acustico previsti dall'art. 177, comma 2, c.s. nei casi di servizi urgenti di istituto, sia soprattutto della necessità del loro utilizzo, l'autoambulanza deve essere, dal punto di vista normativo-tecnico, considerata solo ed esclusivamente alla stregua di qualsiasi altro veicolo ordinario, senza alcuna particolare esenzione a favore del conducente. (Nella fattispecie è stata affermata la corresponsabilità al 50% dei veicoli coinvolti). Giudice di pace Torino 19-05-2003 Fruscione c. C.R.I.-Croce Rossa Italiana e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 65

     L'obbligo di "lasciare libero il passo" previsto dall'art. 177 3° Comma C.d.S. a carico di "chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al I° Comma o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima" si concreta nell'obbligo di non creare ostacolo al passaggio del veicolo con i segnalatori acustici e visivi in funzione, ed altresì nell'obbligo di contribuire a creare le condizioni per il suo rapido passaggio. Non include peraltro l'obbligo di abbandonare la sede stradale, essendo semplicemente richiesto di non impegnare la stessa in modo tale da creare ostacolo per il passaggio del veicolo in servizio urgente. Deve inoltre ritenersi che il conducente dell'autovettura che, in presenza delle situazioni di cui all'art. 177 3° Comma C.d.S., arresti la marcia, debba farlo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 157 2° Comma C.d.S. Poiché ai soggetti di cui al 3° Comma dell'art. 177 C.d.S. è richiesto di agire con rapidità, il loro comportamento deve a maggior ragione essere prudente, tanto è vero che la scelta dell'arresto deve risultare necessitata, giacché la sosta in carreggiata si presume di intralcio alla circolazione e dunque di possibile ostacolo per la movimentazione di altri veicoli che debbano ugualmente lasciare il passo al veicolo in servizio urgente.  Trib. Brescia sez. III 10-05-2003 P.P. c. M.M. e altri, Mass. Trib. Brescia, 2004, 203

     Sussiste colpa grave nella condotta del conducente di un autoveicolo della Polizia che, pur facendo uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso non abbia rispettato le basilari regole di diligenza e prudenza del buon conducente codificate nell'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada). C. Conti sez. giurisdiz. 18-11-2002, n. 1892 (pd. A30457) Sardi, CED Cassazione, 2003

     In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle Forze di Polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza. Cass. pen. Sez.IV 07-11-2002, n. 3973 (rv. 223428) Garzia, CED Cassazione, 2003

     In tema di circolazione stradale, l'art. 177 comma 2 c. strad. autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l'obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 c. strad. come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza). Cass. pen. sez. IV 19-09-2002, n. 37263 Cassano, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 6, 525, Riv. Pen., 2003, 448

 L'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (codice della strada), se autorizza il conducente di un veicolo impegnato in servizio urgente d'istituto, qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale, non lo esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza.. In altri termini, tale conducente non è tenuto a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico, o di altre particolari circostanze, adeguando a esse la sua condotta di guida. (Esemplificando: il conducente in servizio urgente d'istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito ma, allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, deve verificare, prima di immettersi nell'incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito). Cass. pen. Sez.IV 19-09-2002, n. 37263 Cassano, Guida al Diritto, 2003, 5, 105

     Tra i servizi di polizia o antincendio - per i cui veicoli è consentita, ai sensi dell'art. 177 c. strad., l'utilizzazione del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, senza il previo adempimento degli oneri di aggiornamento della carta di circolazione di cui all'art. 78 dello stesso codice - rientrano quelli svolti, nella regione Sardegna, dalle compagnie barracellari, alle quali sono attribuiti, in particolare dalla l. reg. 15 luglio 1988 n. 25, compiti di collaborazione con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di protezione civile e di prevenzione e repressione dell'abigeato e degli incendi.  Cass. civ. Sez.I 25-06-2002, n. 9253 Pref. Oristano c. Comp. Barracellare di Sennori, Mass. Giur. It., 2002, Arch. Civ., 2003, 427

     I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso devono tenere conto di tutte le circostanze che possano provocare pericolo e di cui possano avere percezione diretta, ed adeguarvi la propria condotta di guida, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di rischio per la generalità degli utenti delle strade. Trib. Messina 22-10-2001, Giur. di Merito, 2002, 1064

     Non può avvalersi delle prerogative accordate dall'art. 177 c. strad. il conducente di un automezzo appartenente al corpo dei vigili del fuoco che stia svolgendo servizi di natura amministrativa e non servizi urgenti di istituto. Trib. Milano 18-01-2001, Riv. giur. Polizia, 2001,

     Gli autoveicoli della polizia, per beneficiare delle esimenti, rispetto alla regola ordinaria della circolazione, contemplata dall'art. 177 comma 2 c. strad., durante l'espletamento di servizi urgenti di istituto devono usare congiuntamente sia il dispositivo acustico supplementare di allarme sia quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.  Giudice di pace Torino 05-12-2000 Solerio e altri c. Min. int. e altri, Giur. di Merito, 2001, 342

     Il conducente di un veicolo impiegato in servizi urgenti di polizia, essendo comunque tenuto ai sensi dell’art. 177, 2º comma, nuovo cod.strad., all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, non può invocare a propria giustificazione, qualora dalla mancata osservanza di dette regole siano derivati danni a terzi, la scriminante di cui all’art. 51 c.p. per aver obbedito ad un ordine superiore se non quando trattisi di ordine legittimo e vi sia proporzione tra il fine per il quale esso è stato impartito e la condotta concretamente posta in essere, la quale si sia rivelata lesiva di beni anch’essi considerati dall’ordinamento come meritevoli di tutela; tali condizioni sono, in particolare, da escludere qualora l’ordine impartito lasci all’esecutore un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle condotte più opportune per la sua attuazione (nella specie, in applicazione di tali principi, è stata esclusa la sussistenza della scriminante in un caso in cui l’imputato, agente della polizia di stato, alla guida di un’autovettura con la quale doveva raggiungere «con la massima prudenza» una località nella quale erano in corso dei «tafferugli», aveva tenuto, nell’abbordare una curva, una velocità eccessiva per cui il veicolo, sfuggito al controllo, aveva invaso l’opposta corsia di marcia ed era venuto a collisione con altri veicoli, i cui occupanti avevano riportato lesioni). Cass., sez. IV, 29-09-2000. Arch. circolaz., 2001, 105

     I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, non sono tenuti, secondo la disposizione di cui al 2º comma dell’art. 177 nuovo cod.strad., ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza, «qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu»; tale norma non può, al contrario, essere invocata laddove risulti accertato che l’autovettura, non dotata del sistema di allarme a sirena, abbia utilizzato, oltre a regolare dispositivo lampeggiante, il clacson per segnalare l’urgenza e l’emergenza. Giudice di pace Torino, 19-12-2000. Arch. circolaz., 2001,

     La colpa grave del conducente di autovettura militare (appuntato dei carabinieri) non viene meno per l’esigenza di partecipare con urgenza ad una operazione di polizia, in quanto, ai sensi dell’art. 177 cds, i conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia chiamati ad espletare servizi urgenti d’istituto sono, in ogni caso, tenuti a rispettare le regole di comune ed elementare prudenza e diligenza, poste a salvaguardia della pubblica incolumità, nella specie, non rispettate, per avere il militare invaso ad alta velocità la corsia di marcia opposta collidendo con un’autovettura che in quel momento sopraggiungeva. C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 08-06-1999,

n. 40. Riv. corte conti, 1999, fasc. 5, 114 (m)

     È caratterizzato da «colpa grave» - necessaria ad integrare la responsabilità di cui all’art. 1 l. 31 dicembre 1962 n. 1833 - la condotta dell’autista di autoambulanza che determina un incidente stradale a seguito di incauta manovra di sorpasso e pone in essere un comportamento spericolato, sostanzialmente inosservante delle prudenziali misure di guida; (nella fattispecie, non ricorrevano motivi di servizio né ragioni di urgenza, tali da richiedere una manovra così spericolata, né la vettura procedeva con i dispositivi di allarme e di segnalazione visiva, attivati ex art. 177 codice della strada, né era intervenuta la preventiva autorizzazione in tal senso). C. conti, sez. giur. reg. Puglia, 01-07-1998, n. 35. Riv. corte conti, 1998, fasc. 6, 139

     I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di polizia, che intraprendano un c.d. «intervento di urgenza», il quale comporti la violazione delle norme sulla circolazione, senza azionare il segnale acustico, pongono in essere un comportamento gravemente colposo, ed in caso di incidente stradale la responsabilità patrimoniale per gli eventuali danni prodotti ricade interamente sul conducente del veicolo pubblico anche in presenza di un comportamento negligente o antigiuridico dell’altra parte coinvolta. C. conti, sez. giur. reg. Umbria, 12-03-1996, n. 153. Arch. circolaz., 1996, 651  

Legislazione complementare

Circ. Min. interno 24 novembre 2004, n. 2567/Segr. - Motocicli per interventi sanitari di emergenza.

Pervengono da Autorità sanitarie numerose richieste di autorizzazione a dotare motocicli in loro disponibilità, destinati all'immediato intervento di personale sanitario a seguito di chiamata di emergenza per soccorso, dei dispositivi supplementari acustico di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dall'articolo 177 C.d.S. 

Al riguardo, si esprimono le seguenti considerazioni. 

L'articolo 177 del Codice della strada "Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle ambulanze" prevede l'utilizzo dei dispositivi in questione da parte dei conducenti "... di autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi" solo per l'espletamento dei servizi urgenti di Istituto". II disposto normativo nella sua accezione letterale consente perciò l'applicazione di tali dispositivi sui motocicli adibiti al trasporto di plasma ed organi, "solo per servizi urgenti di lstituto".

La "ratio" della Norma peraltro consente di ricomprendere tra i "servizi urgenti di Istituto" quello reso da personale specializzato - medico o paramedico - in grado di intervenire su motocicli (e quindi con particolare immediatezza specie in ambito urbano) per sottoporre a trattamento di emergenza e ad immediata diagnosi - nelle more dell'eventuale ulteriore intervento di un'autoambulanza, non sempre indispensabile - pazienti che abbiano accusato malesseri o siano stati vittime di incidenti. 

Si ritiene perciò di poter autorizzare in via sperimentale e nelle more della eventuale rivisitazione dell'intera Normativa, sentito anche il Ministero dell'Interno, l'applicazione dei segnati supplementari previsti dall'articolo 177 C.d.S. sui motocicli in questione (nonché di impianto ricetrasmittente) subordinatamente al ricorrere delle sottonotate condizioni:

a) detti veicoli da considerarsi destinati ad uso proprio ai sensi dell'articolo 82 C.d.S. dovranno essere di proprietà o in usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche ed associazioni di pubblica assistenza e volontaristiche riconosciute, ovvero da tali soggetti acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera; 

b) potranno trasportare materiale sanitario e/o diagnostico in contenitore, nell'osservanza delle prescrizioni recate dall'articolo 170/5 C.d.S. (il contenitore sarà solidamente assicurato, non potrà sporgere lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, non dovrà impedire o limitare la visibilità al conducente); 

c) recheranno in maniera visibile il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al D.M. 17 dicembre 1987 n. 553; nonché l'indicazione in forma chiaramente individuabile della denominazione o del logo dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o lo abbia acquistato con patto di riservato domino o locato con facoltà di compera. 

L'autorizzazione conseguirà all'esito favorevole di visita e prova (articolo 177/1 C.d.S.) finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, e comporterà la ristampa della carta di circolazione (articolo 236/3 Regolamento) sulla quale nelle righe descrittive verrà annotato: "motociclo adibito ad interventi sanitari d'emergenza". 

Testo estratto dal sito”