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A mero titolo esaustivo, considerando che le risposte dell’ASAPS ( Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale)  e del Funzionario della Guardia di Finanze sono ben esaurienti, si vuole solo aggiungere che, dopo piccola ricerca, si è venuti a conoscenza che lo statuto della maggior parte delle Associazioni di Volontariato stabilisce che i mezzi, quindi anche le ambulanze, possono essere guidati solo da componenti dell’Associazione stessa; che nella stipula delle assicurazioni RC Auto, nel caso in cui l’Associazione avesse una convenzione con la Asl per espletare il servizio 118, tale assicurazione verrebbe stipulata in forma  “NOMINATIVA” quindi riguardante solo componenti della Associazione; ciò vorrebbe dire che in caso di incidente l’assicurazione potrebbe far rivalsa sull’AUTISTA.

A fronte di quanto esposta dall’ASAPS ( Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) e dal Funzionario della Guardia di Finanza, si può affermare che la sostituzione di un’ambulanza della Asl con una di una Associazione di Volontariato o Coop. Sociale può essere fatta solo se:

1) le ambulanze sono immatricolate nello stesso modo ( prendendo come esempio le ambulanze del servizio 118 della Asl 8 Cagliari, dove le ambulanze sono immatricolate ad USO di TERZI “ locazione senza conducente”, queste NON potrebbero essere sostituite da ambulanze di una Associazione in quanto immatricolate in “USO PROPRIO” ), nel caso si violerebbero gli art. 82 e 85 del cds

2) si è siglata una convenzione tra l’ASL e l’Associazione;

3) il servizio è a titolo gratuito; 

Andando ad esaminare parte della risposta del Funzionario della Guardia di Finanza, e nello specifico ……

il conducente dovrà essere un volontario dell’associazione proprietaria del mezzo adibito ad uso proprio, anche in considerazione del fatto che la legge sul volontariato specifica che elemento prevalente è la prestazione personale e non la cessione a qualsiasi titolo di beni.

Se il conducente non fosse un volontario dell'associazione che ha dato in uso il proprio veicolo all’Azienda Sanitaria, in un semplice controllo in materia di Circolazione Stradale si incorrerebbe nella violazione prevista dall'art. 82 del Codice della Strada.”

si ricorda che nell’eventualità in cui un mezzo della Asl dovesse essere sostituito da una ambulanza di una Associazione questa dovrà essere guidata da un componente dell’Associazione o Coop. Sociale.

Presidente Comitato Co.E.S. Sardegna

Mulas Cesare