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Quesito:
Chi decide se un parente del paziente che stiamo trasportando può eventualmente salire sul mezzo di soccorso, considerato che il medico insiste dicendo che è lui il responsabile?
Risposta:
è da premettere che il D.M. 553 del 1987 all’art. 1 commi 1 e 2, sancisce la classificazione delle ambulanze, come veicoli destinati al soccorso e al trasporto infermi o infortunati e non al trasporto di accompagnatori. In merito alla responsabilità la normativa è esplicita, in quanto l’Art. 2054 del codice civile sancisce che il responsabile dei danni provocati dal veicolo sia il conducente con il proprietario, inoltre l’Art. 2043 del codice civile sancisce che colui che ha commesso il fatto è responsabile del risarcimento del danno procurato, ovvero il conducente, ancora più chiaro è l’art. 22 del DPR 3/57, che stabilisce le responsabilità degli impiegati dello stato, applicata a tutti i pubblici dipendenti, il quale sancisce che i danni cagionati a terzi vengono risarciti dal dipendente che li ha cagionati, nel nostro caso il conducente. Anche il codice penale affida la responsabilità del veicolo al conducente, in quanto individua la responsabilità in chi materialmente compie il fatto. Da quanto analizzato non vi è alcuna norma giuridica o sentenza di tribunale che abbia mai dato o dia la responsabilità di un veicolo a soggetto diverso dal conducente o per alcune cose al proprietario, pertanto nel nostro caso il responsabile civile e penale dell’Ambulanza e della sicurezza dei suoi trasportati è il conducente. A volte gli operatori sanitari esternano ordini in contrapposizione delle leggi in materia, appellandosi all’Art. 54 del Codice Penale, l’esecutore deve fare attenzione perché il citato articolo prevede che si possano compiere atti fuori dalle leggi sé questi atti sono volti a salvare la vita umana e comunque il probabile danno deve essere proporzionato all’eventuale risultato. A completezza di quanto riportato dal punto di vista giuridico, ogni protocollo, linee guida o dettami sono nulli sé in contrapposizione con le leggi citate. Di norma l’Ambulanza deve trasportare l’equipe di soccorso il materiale per il soccorso e il paziente, mentre non dovrebbe trasportare passeggeri di cortesia o accompagnatori, ad eccezione sè il paziente è minorenne o incapace oppure se l’accompagnatore si trova in quest’ultime situazioni e non è presente un custode. Per quanto esplicato, l’operatore che ha la responsabilità di decidere sé trasportare un’accompagnatore in ambulanza spetta al conducente del veicolo.
Il Presidente Nazionale
Tiberi Franco