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Quesito:

vista l’immatricolazione delle ambulanze, e quindi la possibilità che le stesse siano immatricolate in uso proprie ed in uso di terzi; nel caso in cui una Asl, a causa di una momentanea mancanza di mezzi “causa guasti”, chiedesse ad una associazione di volontariato di mettere a disposizione una loro ambulanza per espletare un servizio, tale mezzo, essendo immatricolato in uso proprio, potrà essere condotto da un Autista della Asl? Nel caso contrario che cosa rischia l’Autista della Asl trovato alla guida? Intercorre, inoltre, un problema di assicurazione, a causa del quale in caso di incidente non verrebbero risarciti gli eventuali danni cagionati?. 

Risposta:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. n. 43325 del 09 maggio 2007 ha chiarito l'annosa questione specificando che "Le autoambulanze possono essere immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente svolta. Al riguardo, si precisa che per <corrispettivo> deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa. In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo ai

sensi dell'art. 82, comma 4, c.d.s.; pertanto, nell'ipotesi di specie, deve ritenersi legittimo l'utilizzo in uso proprio delle autoambulanze. A mero titolo esemplificativo, si richiama l'art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possono operare sulla base di convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso delle spese sostenute". 

Per quanto riguarda il noleggio con conducente, la stessa circolare (integrata dalla circolare prot. 109636 del 21.12.2009) dispone che "Le autoambulanze possono essere immatricolate in servizio di noleggio con conducente  allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.), nel caso in cui l'attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.....omissis...Al fine della immatricolazione delle autoambulanze in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s.. Pertanto, deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale e, a seconda dei casi, il soggetto primario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente nell'ipotesi di vendita con patto di riservato dominio". Per quanto riguarda la locazione senza conducente "I soggetti intestatari di autoambulanze e di autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono locare senza conducente autoambulanze ed autoveicoli

(assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma per la temporanea sostituzione dei propri veicoli nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di guasto meccanico, di furto o di incendio, ovvero nell'evenienza di caso fortuito o di forza maggiore. In dette ipotesi, l'autoambulanza o l'autoveicolo assimilato locato senza conducente può essere utilizzato esclusivamente per il medesimo uso cui è adibito il veicolo temporaneamente sostituito". 

Facendo seguito a quanto esposto, la stessa circolare prot. n. 109636 del 21.12.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che "l'assenza della <finalità di lucro> è riferita alla prestazione di

trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali ONLUS)", mentre per quanto "concerne il <corrispettivo>, con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale,

concorre a formare il reddito di impresa" (eventuali abusi, a tale esercizio, sono disciplinati dall'articolo 85, comma 4 del Codice della Strada). 

Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che se l'autoambulanza danneggiata dell'ASL è immatricolata ad "USO TERZI" non può essere sostituita da una autoambulanza immatricolata ad "USO PROPRIO", anche se viene fatto un contratto di locazione. 

Per quanto riguarda eventuali violazioni che possano essere contestate durante la circolazione stradale dell'autoambulanza per l'uso diverso, si rappresenta che l'autista non ha rischi specifici; mentre per la copertura assicurativa bisognerà fare riferimento alla propria compagnia per avere ulteriori chiarimenti in merito ad eventuali rivalse.

A.S.A.P.S. ( Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale )