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Quesito:

vista l’immatricolazione delle ambulanze, e quindi la possibilità che le stesse siano immatricolate in uso proprie ed in uso di terzi; nel caso in cui una Asl, a causa di una momentanea mancanza di mezzi “causa guasti”, chiedesse ad una associazione di volontariato di mettere a disposizione una loro ambulanza per espletare un servizio, tale mezzo, essendo immatricolato in uso proprio,  potrà essere condotto da un Autista della Asl? Nel caso contrario che cosa rischia l’Autista della Asl trovato alla guida? Intercorre, inoltre, un problema di assicurazione, a causa del quale in caso di incidente non verrebbero risarciti gli eventuali danni cagionati?.

Risposta:

Premetto che la risposta al quesito che mi ha posto non è categorica poiché nell’ambito dello stesso risultano situazioni collegabili a diverse normative oltre a quella del Codice della Strada, quali quelle civilistiche e previdenziali. 

Prima di tutto bisogna esaminare tutta la normativa e la prassi ministeriale riguardante il Codice della Strada.  

Infatti per circoscrivere subito il sunto del quesito, bisogna fare un excursus negli artt. 54,82,84,85,91,93 e 177 del c.d.s.; artt. 203 e 244 del regolamento di esecuzione e del D.M. 01.09.2009 nr. 137.  

In primis bisogna analizzare il Decreto del 1° settembre 2009 n. 137 (Regolamento recante le disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) diramato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

L’articolo 2 comma 1 detta le disposizioni per l'utilizzo delle autoambulanze immatricolate in uso proprio (art. 82 CDS). Infatti detti mezzi devono effettuare trasporti senza corrispettivo e senza fine di lucro.  

L'art. 3 comma 1 lettera a.,b. e c. del predetto decreto riporta chiaramente i soggetti che possono utilizzare le autoambulanze immatricolate ad uso proprio. 

Le autoambulanze come prescrive il comma 2 possono essere immatricolate anche in uso terzi; a tal proposito vedasi l’art. 85 del Codice della Strada. Infatti questi veicoli immatricolati in uso terzi, devono ottenere la licenza comunale e potranno essere usate sia dagli enti pubblici sia dalle imprese.  

L'art. 3 comma 3 del citato decreto risolve il problema anche dei guasti delle autoambulanze, e quindi la loro temporanea sostituzione. C’è anche la possibilità di immatricolare autoambulanze in uso terzi per i servizi di locazione senza conducente (articolo. 84 del Codice della Strada).  

I veicoli rientranti in locazione senza conducente (quindi anche le autoambulanze), sono messi a disposizione del locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome dall’ASL nel caso in cui si verifichi un guasto meccanico, furto, incendio o, comunque, in caso di forza maggiore. 

Con circolare nr. 109646 il Ministero dei trasporti ha spiegato che le autoambulanze possono essere immatricolate in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, l'attività verrà svolta senza corresponsione da parte del soggetto trasportato, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa sarà eventualmente svolta.  

La circolare sopra citata, richiama altresì l'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), il quale prevede che le organizzazioni di volontariato possano operare sulla base di convenzioni con gli enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso spese sostenute. 

L’eventuale corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate non costituisce corrispettivo e pertanto deve ritenersi legittimo l'utilizzo in uso proprio delle autoambulanze.  

Concludendo, nel caso esposto dal quesito, in relazione alle disposizioni anzidette e riportate all’inizio, l'Azienda Sanitaria potrebbe chiedere ad una associazione di volontariato di mettere a disposizione una loro autoambulanza adibita ad uso proprio, nel caso di una momentanea mancanza di tali veicoli a causa di guasti. Da non dimenticare che per tale situazione deve essere siglata una convenzione tra l’ASL e l’associazione e che il servizio sia a titolo gratuito. 

Inoltre il conducente dovrà essere un volontario dell’associazione proprietaria del mezzo adibito ad uso proprio, anche in considerazione del fatto che la legge sul volontariato specifica che elemento prevalente è la prestazione personale e non la cessione a qualsiasi titolo di beni.  

Se il conducente non fosse un volontario dell'associazione che ha dato in uso il proprio veicolo all’Azienda Sanitaria, in un semplice controllo in materia di Circolazione Stradale si incorrerebbe nella violazione prevista dall'art. 82 del Codice della Strada. 

Per quanto riguarda la copertura assicurativa dei conducenti, in caso di sinistro stradale, occorre effettuare un'attenta valutazione sulle singole clausole del contratto di assicurazione, di esonero da responsabilità o di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazione contraente, nel caso in cui il veicolo sia condotto da terze persone, come nel caso prospettato, non appartenenti alla Associazione di volontariato contraente. 

Funzionario Guardia di Finanza