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Art.177

(Circ. degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti ai servizi di polizia o antincendio e delle ambulanze)

Giurisprudenza

CIRCOLAZIONE STRADALE

RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA,

DEI VIGILI DEL FUOCO O DI AMBULANZE CON LE SIRENE INFUNZIONE

Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non del generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che in caso di sinistro (nella specie, investimento pedonale), resta onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo cod. civ.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza.

(Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11323)

ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO

FACOLTA' - LIMITI

OSSERVANZA DELLE NORME DI PRUDENZA E DI CAUTELA FATTISPECIE

I conducenti di veicoli in servizio di Polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l'instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò di maggiore misura proprio nel momento in cui alterano tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica. (Principio affermato con riferimento ad episodio di omicidio colposo verificatosi nel vigore del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393).

(Cass. Pen., Sez. IV, 7 giugno 1996, n. 5837)

ESENZIONE DA OBBLIGHI PER I SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO

A norma dell'art. 126 e Regolamento del vecchio Codice della strada, i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di Polizia e di soccorso, durante gli urgenti servizi d'Istituto, non sono obbligati ad usare congiuntamente il dispositivo supplementare acustico (sirena) e quello di segnalazione a luce lampeggiante blu. (Nel caso la suprema Corte ha ritenuto che, in tempo di notte, scarso traffico, fosse sufficiente a segnalare l'emergenza il solo uso del lampeggiante da parte dei Vigili del Fuoco, con obbligo da parte del conducente controparte di accostarsi sulla destra).

(Cass. Civ., sez. III, 26 gennaio 1996 n. 585)

members.xoom.virgilio.it/PolstradaMax/CDS/giurisprudenza/177.htm 02/09/2009