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SENTENZA N. 280
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Genova, nel
procedimento vertente tra la AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d’igiene urbana di Genova e il
Prefetto di Genova, con ordinanza del 24 luglio 2008, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d’igiene urbana di
Genova;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
udito l’avvocato Paolo Pugliese per l’AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi.
Ritenuto in fatto
1. – Il Giudice di pace di Genova – nel corso del giudizio, promosso dal legale rappresentante
dell’AMIU s.p.a. - Azienda multiservizi e d’igiene urbana di Genova, ai sensi dell’articolo 204-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e articoli 22 e 22-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche, di
opposizione ad un verbale di contestazione per la violazione dell’articolo 180, comma 7, del citato
d.lgs. n. 285 del 1992, con il quale era stata irrogata alla stessa AMIU, una sanzione amministrativa
pecuniaria, con l’obbligo di esibire, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, la carta di
circolazione – ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione (parametro,
quest’ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza di rimessione, ma considerato nella
motivazione della stessa), questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del citato
d.lgs. n. 285 del 1992, come integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici
di servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge), la facoltà, prevista a favore dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di tenere a
bordo, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario
del veicolo.
Il rimettente fa presente che, all’atto dell’accertamento che ha dato luogo alla contestazione,
alla guida del veicolo di proprietà dell’AMIU si trovava un dipendente della predetta società
indicato come responsabile in solido della sanzione, il quale, a richiesta degli agenti accertatori,
aveva esibito, oltre alla propria patente di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal
responsabile del servizio aziendale, e che tuttavia gli agenti della Polizia stradale di Savona, non
ritenendo idonea detta fotocopia, gli avevano contestato la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del
d.lgs. n. 285 del 1992. L’AMIU aveva poi provveduto, nei termini previsti, ad esibire l’originale
della carta di circolazione.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del codice della strada era
stata proposta nel ricorso avverso il verbale di contestazione dalla stessa AMIU, che aveva ravvisato
un vulnus all’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma citata consente, per i veicoli adibiti a servizio
pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, di tenere a bordo,
in sostituzione dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario,
senza estendere tale previsione a società come l’AMIU, aventi le stesse caratteristiche ma dedite al
trasporto di cose, anziché di persone.
Nell’ordinanza di rimessione si rileva poi che la modifica introdotta al codice della strada dal
citato d.l. n. 151 del 2003, oltre ad essere coerente con la legge relativa all’autocertificazione, non
solo è opportuna e in linea con lo spirito della norma che l’ha adottata, ma rappresenta un raro
esempio di equa concretezza legislativa. Peraltro – osserva il rimettente – se rientra nella autonoma
valutazione del legislatore la diversa disciplina di situazioni giuridiche, di facoltà e diritti dei
destinatari della norma, tale autonomia incontra un limite nella coerenza con i principi
costituzionali. La norma in esame introduce una singolare disciplina che sembra al giudice a quo
autorizzare un «trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta di circolazione per
le sole aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone, escludendone quelle di
trasporto/smaltimento di rifiuti solidi urbani, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le stesse
problematiche, esercitano la prestazione di servizi essenziali.
La richiesta estensione della facoltà di cui si tratta, prevista dall’art. 180, comma 4, non
arrecherebbe alcun pregiudizio al legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della correttezza
dei dati costituenti le caratteristiche dei veicoli. Tale esigenza ben potrebbe, infatti, essere
soddisfatta dalla fotocopia autenticata dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo,
che in tal modo assumerebbe la responsabilità civile e penale del contenuto dell’omologo
documento, che potrebbe essere controllato con l’obbligo di esibizione previsto dallo stesso art.
180, comma 8.
Tale sistema legislativo, di opportuno favore in ordine alla presenza o meno a bordo del veicolo
della carta di circolazione, ad avviso del giudice a quo, nel rispetto del principio di eguaglianza di
cui all’art. 3 Cost., andrebbe applicato a tutte le situazioni eguali, comprese quelle che si riferiscono
ad un servizio essenziale, quale quello della raccolta dei rifiuti. Né alcun pregiudizio all’interesse
collettivo e alla fede pubblica potrebbe derivare dall’estensione della facoltà di cui si tratta
anche ai veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti, ma, piuttosto, un vantaggio per la collettività.
Il vulnus sospettato riguarderebbe l’art. 3 Cost. nella sua duplice portata di principio di
uguaglianza formale (primo comma) – preclusiva delle arbitrarie discriminazioni fra soggetti che si
trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle arbitrarie assimilazioni tra soggetti che si
trovino in situazioni diverse) – e sostanziale (secondo comma).
Nel caso di specie non sarebbe ragionevole sottoporre ad una particolare disciplina le aziende di
trasporto pubblico di persone e ignorare che le medesime esigenze, sopra evidenziate, si
riscontrano, senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico di cose. Tale differenziazione
normativa verrebbe ulteriormente in rilievo in connessione con altre e più specifiche norme
costituzionali, quale quella di cui all’art. 41 Cost. sulla iniziativa economica privata.
In definitiva, secondo il giudice a quo, imporre alle aziende di smaltimento rifiuti solidi urbani
una normativa che incida pesantemente sulle modalità organizzative aziendali di tenuta del parco
automezzi con una disposizione rigida ed insuperabile significherebbe dettare una disciplina che
necessariamente influisce sull’iniziativa economica e sulle modalità operative di una componente
importantissima dell’azienda, appesantendone e complicandone la gestione operativa.
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita l’AMIU, che ha premesso di essere l’azienda
incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Genova, ed ha insistito per la
declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., della norma
censurata nella parte in cui non estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico di trasporto la
facoltà di tenere a bordo dei propri veicoli, in luogo dell’originale, la fotocopia della carta di
circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo.
Considerato in diritto
1. – Il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 180,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato
dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad
codice della strada), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella
parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come
definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge),
e, in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la facoltà di tenere, a
bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal
proprietario del veicolo, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di persone.
La norma violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento,
differenziandosi le tipologie di pubblico servizio di cui si tratta solo per un fattore estrinseco, e cioè
il bene trasportato, ed essendo esse invece identiche per la natura dell’attività e l’elevato numero di
mezzi utilizzati; nonché l’articolo 41 della Costituzione, in quanto la imposizione alle aziende di
una normativa che incide sulle modalità organizzative di tenuta del parco automezzi, con una
disposizione rigida ed insuperabile, influirebbe sull’iniziativa economica, appesantendo la gestione
operativa dell’attività produttiva.
2. – La questione è fondata, con riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione.
2. 1. – Va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo in cui si iscrive la questione
all’esame della Corte.
L’art. 180 del codice della strada, al comma 1, prescrive che il conducente di veicoli a motore
deve avere con sé, oltre alla patente di guida, la carta di circolazione. La inosservanza del relativo
obbligo è sanzionata dal comma 7. Lo stesso art. 180, comma 4, precisa che, allorché l’autoveicolo
sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando sia in
circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Il successivo
periodo – aggiunto in sede di conversione, avvenuta con legge n. 214 del 2003, del decreto-legge n.
151 del 2003 – dispone che, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per
quelli adibiti a locazione senza conducente, la carta di circolazione può essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
2.2. – La ratio, posta alla base della scelta legislativa, di consentire ai conduttori di mezzi adibiti
al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione
invece dell’originale, deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza, segnalata anche dalla difesa
dell’AMIU, parte privata costituita nel giudizio innanzi alla Corte, di una rapida e sistematica
rintracciabilità della documentazione originale, per l’espletamento delle pratiche di rinnovo,
aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei
documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei
dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all’eventuale smarrimento.
Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere della
essenzialità – quale delineato nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990 – e si connoti per la gestione di
un parco automezzi: e ciò specie ove si consideri che la norma censurata estende la facilitazione di
cui si tratta, consistente nella facoltà di portare a bordo del veicolo la fotocopia autenticata anziché
l’originale della carta di circolazione, anche ai veicoli adibiti a locazione senza conducente.
Inoltre, tale facilitazione appare coerente con la generale tendenza alla autocertificazione.
Del resto, il controllo dell’effettivo possesso del documento originale è agevolmente
realizzabile – in ogni ipotesi – attraverso l’invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per la
esibizione dello stesso.
La facoltà di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in luogo dell’originale, che trova
fondamento in una esigenza di semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a quelli adibiti a locazione senza conducente, è,
dunque, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui non è estesa a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della
legge n. 146 del 1990), quale deve definirsi l’attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani.
3. – E’ assorbito l’ulteriore profilo di censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle
aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la
facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di
circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio
2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio
2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA