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Incidente stradale: corresponsabilità dei mezzi di soccorso se non vi è prudenza

Giudice di Pace Pisciotta, sentenza 20.03.2004


I conducenti dei veicoli in servizio di polizia, ed in genere di soccorso hanno sì la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada e ciò a maggiore misura proprio nel momento in cui alterano tali deroghe in presenza di altri mezzi.

Così ha statuito il Giudice di pace di Pisciotta con la sentenza del 2 marzo 2004 relativamente ad un'autoambulanza che si era resa corresponsabile di un incidente stradale che vedeva coinvolte varie parti. Nel caso di specie, l'autoambulanza procedeva ad una velocità eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso (periodo estivo, traffico intenso, presenza di campeggi) e ciò in aperto spregio delle regole di comune prudenza e diligenza che impone l’indicato art. 177 C.d.S.. Ai sensi dell’art.177, n.2 C.d.S.: "… i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 (ndr. polizia, mezzi soccorso,VV.FF. autoambulanze), nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico… (ndr.sirena) e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere…nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza”.

Secondo il giudice, un esonero completo comporterebbe l’esposizione ad evidente pericolo di quei beni e interessi, vita e incolumità delle persone, tutelati da tale disposizione di legge.( cfr. Cass.Pen. sez.IV 10.6.1982, Cass.Civ. sez.IV 7.6.1996,n.5837).


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISCIOTTA


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice di Pace dell’intestato Ufficio, avv.to Guglielmo Prestipino, nel procedimento iscritto al n.ro 488/C/01 R.G.C.C., a cui sono stati riuniti i pro.civ. nn.,489/01,490/01,127/2, 305/02, 306/02, 307/02 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

S. V., rapp.to e difeso dall’Avv. Gerardo Cammardella, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultimo in Palinuro, trav. G. Verdi,n.131 - giusta mandato a margine dell’atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

L. A., rap.to e difeso dall’avv.Salvatore Romano, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultimo in Marina di Camerota, alla Via Diaz, n.22, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione –

CONVENUTO

E

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Marco Granese, giusta mandato in calce alla copia dell’atto di citazione, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultimo in Salerno, alla Via F.P.Volpe,n.2 –

CONVENUTA

E

CROCE ROSSA ITALIANA, c/o Provincia di Salerno –

CONVENUTA CONTUMACE

NONCHE’

M. E., rapp.ta e difesa dall’avv. V. Calicchio, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultimo in Camerota, Via S.Daniele, n.4, giusta mandato in calce alla copia dell’atto di intervento.

INTERVENTRICE VOLONTARIA

e nei seguenti giudizi riuniti :

- nn.:489/01 E 490/01 promossi

D A

D. A. E S. G., rapp.ti e difesi dall’avv.Gerardo Cammardella, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultimo in Palinuro, trav.Verdi n.131, giusta mandato in calce ai rispettivi atti di citazione–

ATTORI

CONTRO

L. A., come sopra rapp.to e difeso dall’avv.Salvatore Romano –

CONVENUTO

E

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, in persona del suo legale rapp.te p.t. come sopra rapp,to e difeso dall’avv. Marco Granese –


CONVENUTA

- n.127/01 promosso

D A

C. A., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Peluso e Maria Cetrangolo, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultima in S.Giovanni a Piro, Via Pornia, n.4, giusta mandato a margine dell’atto di citazione –

ATTRICE

CONTRO

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall’avv.Damiano Brandi, entrambi elett.te dom.ti presso e nello studio dell’avv. Claudio Carrato, in Vallo della Lucania, alla Via Passaro, n.4, giusta mandato in calce alla copia dell’atto di citazione –


CONVENUTA

E

P. S. e P. G. –

CONVENUTI CONTUMACI

- giudizi nn.305/02, 306/02 e 307/02, promossi

D A

S. V., S. G. e D. A., rapp.ti e difesi dall’avv.Gerardo Cammardella, elett.te dom.ti presso e nello studio di quest’ultimo in Palinuro, alla trav. G.Verdi, n.131, giusta mandato in calce ai rispettivi atti di citazione –

ATTORI

CONTRO

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rapp.te p.t. come sopra rapp.ta e difesa dall’avv. Damiano Brandi -

CONVENUTA


E

P. S. e P. G. –

CONVENUTI CONTUMACI

Oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale -

Conclusioni delle parti:

Come in verbale e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S. V., con atto ritualmente notificato, citava L. A., la Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Salerno e la spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia spa, nella rispettiva qualità di conducente, proprietaria ed ente assicuratore dell’autoambulanza Citroen Jumping tg.C.R.I. 15061, per sentirli condannare, in solido, al

risarcimento dei danni riportati dal suo ciclomotore Yamaha MBK 50 tg. 2KALX , telaio n.VTL5AD00000203527, in seguito ad un incidente stradale.

Lamentava l’attore che il giorno 29.7.2001, verso le ore 17 circa, in località Mingardo, sulla SS.n.562 Palinuro – Marina di Camerota, il predetto suo ciclomotore si trovava regolarmente posteggiato nell’area di sosta adiacente la sede stradale, allorché veniva gravemente danneggiato, tanto da rendere antieconomicha la riparazione, dall’autoambulanza della C.R.I., che era entrata precedentemente in collisione con altra autovettura tipo Ford Fiesta tg.AV 347 ZL.

Precisava ancora l’attore che le richieste di bonario componimento rivolte alla soc.Assitalia, non avevano sortito effetti, per cui era costretto adire il competente magistrato. Costituitosi il contraddittorio, al giudizio instaurato dal S., venivano riuniti i giudizi incardinati, nei confronti dei medesimi convenuti, autonomamente da S. G. e D. A., proprietari rispettivamente delle autovetture Opel Astra Club 1,7 T tg.BH 264 CK e Citroen Meari AY CA tg.BA839906, veicoli in sosta come il ciclomotore del S., coinvolti e distrutti nello stesso sinistro.

I convenuti L. A. e la spa Assitalia, si costituivano in giudizio, contestando la responsabilità dell’incidente ed i danni lamentati dagli attori, precisavano altresì che la causazione dell’evento era da addebitarsi esclusivamente alla condotta di guida di P. G., conducente dell’autovettura Ford Fiesta , di proprietà di P. S.,

assicurata per la RCA dalla Milano Assicurazioni, gruppo La Previdente, di cui veniva autorizzata la chiamata a richiesta e cura del L. che chiedeva , oltre ad essere garantito per i danni richiesti, il risarcimento di danni fisici e materiali riportati.

Gli attori, con autonomi atti di citazione procedevano anche nei confronti del P., della P. e della Milano Assicurazioni spa, giudizi questi, che per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, venivano riuniti al giudizio instaurato dal S.; interveniva ancora M. E. che, trasportata sull’autoambulanza, aveva riportato lesioni, e che chiedeva il risarcimento nei confronti di tutte le parti.

Infine veniva riunito ai precedenti anche altro giudizio incardinato da C. A., nei confronti dei soli P. G., P. S. e Milano Assicurazione spa, che pure dichiarava di aver riportato lesioni nell’incidente, essendo sull’autoambulanza, che la stava trasportando in ospedale avendo avuto un malore poco prima.

Riuniti così tutti i procedimenti, veniva acquisito copia del rapporto redatto dai carabinieri di Marina di Camerota, intervenuti subito dopo l’incidente, e documentazione tecnica e fotografica relativa ai danni riportati dai veicoli coinvolti degli attori, veniva espletata prova testimoniale chiesta dalle parti, sull’an e sul quantum, assunto l’interrogatorio dei convenuti L. A. e P. G., indi veniva disposta ed espletata consulenza medica d’ufficio per la quantificazione delle lesioni riportate da M. E. e C. A.. Nelle more dei giudizi incardinati autonomamente dagli attori S., S. e D., la soc.Milano Assicurazioni spa provvedeva ad offrire “banco iudicis” a tacitazione di ogni pretesa, ai sensi dell’art.2054 C.C., rispettivamente gli importi di €.700,00, €.7500,00 ed €.2065,00, comprensivi di spese; dette somme venivano accettate solo in conto del maggior danno da accertare in corso di causa.

Precisate le conclusioni, le cause così riunite venivano assegnate a sentenza per la decisione.


MOTIVI DELLE DECISIONE


Le domande proposte da Santorelli G., S. V. e D. A. nonché da M. E. sono fondate e vanno accolte nei confronti di tutti i convenuti nella misura e nei limiti di cui appresso, così come parzialmente fondate ed in tali termini accolte sono le domande proposte da C. A. e L. A. nei confronti dei soli convenuti Milano Assicurazioni spa, P. G. e P. S..

Preliminarmente, và dichiarata la competenza per valore di questo Giudice , tenuto conto del tenore delle domande proposte, nonchè la loro procedibilità, avendo gli attori provveduto agli incombenti di cui all’art.22 L.990/69; non può accogliersi la domanda di manleva proposta dal L. nei confronti della Milano Assicurazione spa, del P. e della P., non sussistendone i presupposti di diritto, mentre proponibile appare la domanda di risarcimento danni proposta nei loro confronti.

Si ritiene poi nel merito, che la responsabilità dell’evento causativo dei danni reclamati dagli istanti, sia da addebitare alla concorrente responsabilità dei due conducenti, dell’autoambulanza della C.R.I. L. A. e dell’auto Ford Fiesta, P. G., nella misura del 20% a carico del primo e del restante 80% a carico del secondo.

Dalla istruttoria espletata, in particolare dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti, sia innanzi ai CC. nell’immediatezza dell’incidente e successivamente, nonché dal deferito interrogatorio dei due conducenti ed, infine e,soprattutto, dall’esauriente rapporto redatto dai Carabinieri di Marina di Camerota, con relativi rilievi planimetrici e dichiarazioni testimoniali degli stessi militi, oltre alla documentazione fotografica con il riscontro dei danni riportati dai veicoli, ed infine dal comportamento processuale tenuto dalle parti, si può con ragionevole certezza, dichiarare che l’incidente per cui è causa si è svolto nelle circostanze e con la dinamica indicata negli atti introduttivi di lite e con le conseguenze assunte.

Appare pacifico, anche perché non contestato negli atti, che nel giorno e luogo indicati, l’autoambulanza della C.R.I., condotta dal L. A., con a bordo M. E., membro dell’equipaggio, si dirigeva verso Palinuro dove esiste un centro di primo soccorso, per trasportarvi tale C. A., che era stata colpita poco prima da un

malore. Giunta nei pressi del villaggio turistico “Pineta”, con in funzione congiunta i dispositivi acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, iniziava a sorpassare delle auto in colonna che la precedevano e che si stavano regolarmente spostando sulla destra per agevolarne il passaggio, quando l’ultima, la Ford Fiesta condotta dal P., improvvisamente, iniziava una manovra di spostamento sulla sua sinistra .

Il conducente dell’autoambulanza, tentava di evitare l’urto e sterzava di colpo sulla sinistra, senza però riuscire ad evitare di “strisciare” la fiancata sinistra della Ford Fiesta e così facendo, procedendo anche a velocità certo non moderata, si ribaltava sulla fiancata destra e continuando la sua corsa, non trovando fortunatamente veicoli che provenissero dall’opposto senso di marcia, attraversava la corsia opposta, andando a finire contro il motociclo del S. ed i veicoli Opel Astra e Citroen degli attori S. e D. che erano posteggiati sul lato opposto, fuori della sede stradale.

Tutte le dichiarazioni rese confermano concordemente tale dinamica, i rilievi dei Carabinieri, poi, unitamente alle foto, evidenziano un urto laterale di striscio all’auto Ford Fiesta, e la posizione dei mezzi subito dopo l’incidente.

A chiarire il perché del comportamento anomalo, in particolare della manovra di spostamento a sinistra eseguita dal P., a differenza degli altri conducenti che procedevano dinanzi allo stesso e che si erano spostati sul margine destro, nonché del ritardo dello stesso nell’accorgersi del sopraggiungere da tergo dell’autoambulanza, ci illuminano le dichiarazioni resa dal medesimo, prima ai carabinieri in data 30.7.2001 e successivamente in sede di interrogatorio formale con la “confessione” della vera causa. Dichiara il P.:”…mi accorgevo che l’autovettura che mi precedeva, una mercedes di colore grigio scuro, arrestava la marcia accostandosi leggermente sulla destra e bloccandosi nella corsia del nostro senso di marcia, a tal punto per evitare l’impatto mi allargavo leggermente sulla mia sinistra comunque riuscendo a non invadere la corsia del senso di marcia opposto, nello stesso istante sentivo le sirene dell’autoambulanza, quando ormai mi accorgevo che la stessa sorpassandomi mi strisciava sulla fiancata lato guida e di seguito rovesciandosi su di un lato strisciava per diversi metri…”.

In sede di interrogatorio, il P. aggiunge:”… ricordo che avevo lo stereo acceso ad un volume tale che mi dava la possibilità di sentire…”.

Appare chiaro a questo punto che il P., conducente della Ford Fiesta, era certamente distratto nella guida, tanto da non rendersi conto visivamente, attraverso gli specchietti retrovisori interni ed esterni, del sopraggiungere dell’autoambulanza, e tanto avrebbe potuto e dovuto, tenuto conto che dove è avvenuto l’incidente è un tratto della S.P. rettilineo e lungo centinaia di metri,(cfr.foto luoghi, planimetria CC.) ed inoltre la sua percezione uditiva del dispositivo di segnalazione sonoro (sirena) risultava certamente diminuita se non annullata in conseguenza dell’uso dello stereo in auto.

Ciò spiega anche perché i conducenti delle auto che lo precedevano, rendendosi conto del sopraggiungere del mezzo di soccorso, hanno decellerato e si sono spostati sul margine destro della strada per consentirne il passaggio, così come previsto dalla normativa di cui all’art. 177 n.2 C.d.S.; mentre il P. che non teneva una guida accorta, ha interpretato lo spostamento dell’auto che lo precedeva come una improvvisa fermata, decidendo di sorpassarla e, così facendo, occupando la zona di corsia libera su cui faceva affidamento il conducente dell’autoambulanza per sorpassare le auto.

Tale dinamica, ancora, è confermata dai punti d’urto tra i due veicoli, l’urto nella parte laterale sinistra della Ford Fiesta, indica chiaramente che la stessa non procedeva nella stessa direzione di marcia dell’autoambulanza, ma aveva una direzione marcata verso la sua sinistra, chiaro indizio di un sorpasso o spostamento su quel lato. Pertanto, il P. è da ritenersi responsabile dell’incidente di cui è causa in misura preponderante, ma non in via esclusiva.

Recita l’art.177, n.2 C.d.S.:”… i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 (ndr. polizia, mezzi soccorso,VV.FF.

autoambulanze), nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico… (ndr.sirena) e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere…NEL RISPETTO COMUNQUE DELLE REGOLE DI COMUNE PRUDENZA E DILIGENZA”.

Chiara è la volontà del Legislatore: i conducenti dei veicoli in servizio di polizia, ed in genere di soccorso hanno sì la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione, ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della

strada e ciò a maggiore misura proprio nel momento in cui alterano tali deroghe in presenza di altri mezzi.

Un esonero completo, infatti, comporterebbe l’esposizione ad evidente pericolo di quei beni e interessi, vita e incolumità delle persone, tutelati dalla citata disposizione di legge.( cfr. Cass.Pen. sez.IV 10.6.1982, Cass.Civ. sez.IV 7.6.1996,n.5837).

Nella fattispecie che ci occupa, alla luce delle risultanze oggettive evidenziate dagli atti, in particolare del lungo tratto di strada percorso dall’autoambulanza, con la sola forza di inerzia, dopo essersi ribaltata sul fianco destro ed i danni riportati dai mezzi in sosta, non vi è dubbio che il L., procedesse ad una velocità

eccessiva e comunque non adeguata allo stato dei luoghi ed al tipo di soccorso (periodo estivo, traffico intenso, presenza di campeggi) e ciò in aperto spregio delle regole di comune prudenza e diligenza che impone l’indicato art. 177 C.d.S..

Concludendo, ritenuti estranei all’accadimento i proprietari dei mezzi danneggiati, in sosta fuori dalla sede stradale, e precisamente i sigg.ri S. V., D. Alessandro e S. G., che non possono considerarsi responsabili neanche in via indiretta della causazione dell’incidente, occorre accertare il grado di concorso dei due conducenti L. e P.. Ritiene questo Giudice che non può farsi luogo alla presunzione di pari concorso di colpa stabilita dal comma 2 dell’art.2054 C.C. Infatti, ai fini di quanto sopra ed a maggior ragione della prova del rispetto dell’art.177, n.3 C.d.S., il conducente di un’auto scontratasi con un’autoambulanza avente i dispostivi supplementari di allarme in azione è tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente di aver posto in essere tutte le manovre idonee ad evitare l’evento (Cass.Civ.sez.III 18.2.1980,n.1180); tanto non risulta agli atti del presente giudizio, anzi vi sono prove ed elementi oggettivi che indicano nel P. il maggiore responsabile nella causazione dell’evento dannoso e, per tale motivo si ritene giusto riconoscere una percentuale dell’80% a suo carico,addebitando l’altro 20% al L., conducente dell’autoambulanza.

Accertata in tali termini le responsabilità dell’evento, occorre procedere alla liquidazione dei danni reclamati dalle parti. Preliminarmente, si ritiene di non poter accogliere l’eccezione della Milano Assicurazioni spa di nulla più dover dare agli attori S., D. e S., avendo loro versato in udienza delle somme ai sensi dell’art. 2054 C.C.; dai verbali di causa si evince chiaramente che l’avv. Cammardella, nella qualità, ha accettato le somme offerte solo ed esclusivamente in acconto delle maggiori da accertare nel corso di causa.

Pertanto, le somme versate dovranno essere detratte dalle liquidazioni qui di seguito accertate. Il S. V., ha riportato nell’incidente danni al proprio ciclomotore, danni la cui riparazione risulta antieconomica, per cui si ritiene di liquidare il valore antesinistro del mezzo, indicato in €.645,57 e confermato dal teste Iannaco Aniello,ricavato dall’eurotax due ruote ed accettato con uno scarto di €.25,00 circa dallo stesso perito della Milano Ass.spa, Ireneo Vivone. Alla somma di €.645,57, dovrà aggiungersi, l’importo di €.103,29, quale costo per il recupero dei veicolo da parte del soccorso stradale Petrillo, nonché l’ulteriore danno per non uso del mezzo e per la ricerca e costo di reimmatricolazione di altro veicolo similare che si quantifica equitativamente in €.400,00 e, così complessivamente €.1148,86 Detta somma, per l’accertato grado di corresponsabilità, viene posta a carico dei convenuti Assitalia Le Assicurazioni spa, L. e C.R.I., nella misura di €.229,78 (20%) e nei confronti degli altri convenuti Milano Assicurazioni spa, P. e P. nella misura di €.919,09 (80%), dai quali vanno detratti €.700,00 versati in corso di causa e quindi definitivamente €.219,09.

S. G., proprietario dell’autovettura Opel Astra 170 TD , ha riportato danni alla sua auto, quantificati in €.11.278,60 dal rappresentate della concessionaria Casalmotor di Sala Consilina, escusso in udienza, tali da renderne antieconomiche le riparazioni, pur essendo l’auto di recente immatricolazione, per cui in mancanza di prova di avvenute riparazioni, si procede alla valutazione antesinistro del veicolo. Il perito della soc.Milano Assicurazioni, escusso quale teste, ha indicato in €.11083,17 il costo delle riparazioni ed in €.10070,91 il valore antesinistro dell’auto.

Questo Giudice ritiene, tenuto conto della valutazione dell’auto, di indicare in €.10500,00 la somma da liquidare al S., quale valore antesinistro, a cui vanno aggiunti €.161,13 per costo di recupero dell’auto da parte del soccorso Petrillo di Marina di Camerota(cfr. fatt.) ed €.800,00 liquidati equitativamente, quale

danno per il mancato uso dell’auto, costo di rottamazione, acquisto e immatricolazione di altra auto similare e così complessivamente €.11461,13. Detta somma, per l’accertato grado di corresponsabilità, viene posta a carico a carico dei convenuti Assitalia Le Assicurazioni d’Italia spa, L. e C.R.I., nella misura di €.2292,22(20) e nei confronti degli altri convenuti Milano Assicurazioni spa, Porzi e P. nella misura di €.9168,90(80%), da cui vanno detratti €.700,00, versati in corso di causa e così definitivamente €.1668,90. D. A. ha subito danni alla sua auto Citroen Meari AYCA, tali anche per lei da rendere antieconomiche le riparazioni, per cui anche in questo caso si procede alla valutazione antesinistro del veicolo. La D., ha esibito documentazione fiscale dalla quale risulta che precedentemente al sinistro aveva provveduto ad eseguire consistenti riparazioni al proprio veicolo per un’importo di circa €.2200,00, esibendo altresì mercuriali della Citroen e della rivista Ruoteclassiche che indica nella misura tra 6097,00/8994,00 il valore antesinistro dell’auto; il perito della soc.Milano Assicurazioni, ha indicato in €.2582,28 il valore antesinistro dell’auto.

Questo Giudice ritiene di indicare in €.3800,00 il valore antesinistro dell’auto, tenuto conto degli interventi eseguiti prima dell’incidente, certamente migliorativi del valore del veicolo; a questa somma dovrà essere aggiunto la somma versata alla ditta Petrilli per il recupero del veicolo(cfr.fatt.), oltre al danno, non essendo risultata la riparazione, della rottamazione dell’auto, del mancato uso della stessa e dell’immatricolazione di altro similare veicolo, danni che pure si liquidano equitativamente in €. 800,00 e così complessivamente €.4600,00. Anche questa somma, per l’accertato grado di corresponsabilità, viene posta a carico della spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, L. e C.R.I. nella misura di €.920(20) ed a carico degli altri convenuti Milano Assicurazioni spa, P. e P., nella misura di €.3680,00, da cui vanno detratti €.2065,00 versati in corso di causa e così definitivamente €.1615,00.

La sig.ra C. A., trasportata sull’autoambulanza della C.R.I., ha proposto azione di risarcimento nei confronti dei soli P. G., P. S. e Milano Assicurazioni spa, ed a riportato nell’occorso “esiti di trauma distorsivo del rachide cervicale con rachialgia e modesta limitazione funzionale antalgica”, lesioni compatibili con

l’evento. Le sue eccezioni sollevate alla ctu non hanno pregio ed, inoltre, il perito d’ufficio ha risposto esaurientemente già nella sua relazione alle predette osservazioni. Alla luce di tali esiti il C.T.U. ha quantificato nel 2 % il danno biologico, con una I.T.T. di gg.10 ed una I.T.P. del 50% di gg.20, riconoscendo l’esborso per spese mediche nella misura di €.5,16; tale relazione appare motivata ed immune da errori per cui si ritiene di porla a base del calcolo dei danni da risarcire.

Poiché l’incidente è accaduto in data 29.7.01, per la liquidazione delle indicate lesioni, deve farsi riferimento alla normativa di cui alla L.57/01 sulle micropermanenti, con equo correttivo, tenuto conto delle effettive lesioni subite dall’attrice, così come indicato nelle tabelle in materia redatte dal Tribunale di

Milano che questo Giudicante ritiene di poter far sue( cfr. tab.Trib.Milano 2002).

Tenuto conto che la C. A., all’epoca dell’incidente aveva 27 anni (nata l’8.9.1983), ai sensi dell’art.5 comma 2 della Legge n.57/01 per procedere alla quantificazione dell’importo dovuto per danno biologico occorre rifarsi alla seguente formula: CMx1.200.000xNxY%, dove CM è il coefficiente moltiplicatore indicato nella tabella A allegata alla detta legge, £.1.200.000 è il valore del punto indicato, N è il punto d’invalidità accertato per l’infortunato ed Y% rappresenta il coefficiente demoltiplicatore correlato all’età del danneggiato, pari al 100% per un’età di 10 anni con una riduzione del 0,5% per ogni anno successivo.

Pertanto, adottando tale formula per il nostro caso si avrà: 1,1(CM) x 1.200.000 x 2 (Perc.Inv.) x – 8,5% (età 0,5x17) = 2.415.600, correggendo con equo correttivo come da tabelle di Milano si avrà £.2.450.000( pari ad €.1265,30 per il danno biologico) con una I.T.T. pari ad €.361,50 (36,15x10) ed una I.T.P. pari ad €.361,60 (18,08x20) la I.T.P., riconoscendosi altresì il danno morale in €.421,77 (1/3 biol.) e le spese sostenute in €.5,16 – Così in totale €.2413,98, da ridursi del 20% per l’accertata concorsualità del P. e quindi definitivamente in €.1931,19. La sig.ra M. E., pure trasportata sull’autoambulanza della C.R.I., intervenuta nei giudizi riuniti, chiedendo il risarcimento dei propri danni nei confronti di tutti i convenuti, ha riportato lesioni riconosciute dal C.T.U. E precisamente:” trauma cranico non commotivo e ferito lacero contuse alla regione frontale, mentoniera e mano sinistra”, lesioni compatibili per dinamica lesiva all’evento di cui è causa.

Alla luce di tali esiti il C.T.U., ha quantificato nel 5% il danno biologico permanente, con una I.T.T. di gg.10 ed una I.T.P.di gg.20, riconoscendo una spesa medica documentata di €.3400,60; tale relazione appare motivata ed immune da errori ,per cui si ritiene di porla a base del calcolo dei danni da risarcire. Tenuto conto che la sig.ra M. E. , all’epoca dell’incidente aveva l’età di 45 anni (nata il 28.6.1956), ai sensi della suindicata normativa e relativa formula da adottare pure nel presente caso si avrà: 1,5(CM) x 1.200.000 x 5 (perc.inv.) x- 17,5% (demoltip. età 35x0,5) = 7.485.000 pari ad €.3834,70 per il danno biologico, con una I.T.T. pari ad €.361,50 (36,15x10), una I.T.P. pari ad €.361,60 (18,08x20), riconoscendosi altresì il danno morale che, tenuto conto del tipo di lesioni e delle cicatrici residuate al viso ed alle mani, in un soggetto donna e di giovane età, si reputa liquidare in €.1917,34 (1/2 biologico), nonché le spese documentate e riconosciute in €.3400,60 e, così complessivamente €.9875,74. Anche per questa somma, tenuto conto dell’accertata corresponsabilità dei conducenti, va posta a carico

dei convenuti Spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, L. e C.R.I. nella misura di €.1975,14(20%) e nei confronti degli altri convenuti Milano Assicurazione spa, P. e P., nella misura di €.7900,60(80%). L. A. ha richiesto il risarcimento dei danni riportati ai convenuti Milano Assicurazione spa., P. G. e P. S., la sua domanda alla luce di quanto sopra detto, va accolta nei limiti della percentuale di responsabilità accertate.

Questi, ha riportato a seguito dell’incidente lesioni guaribili in gg.5, oltre alla rottura degli occhiali (cfr fatt. acquisto) richiedendo forfettariamente la somma di €.2500,00. Questo Giudice, tenuto conto della documentazione medica e fiscale esibita, ritiene di riconoscere equitativamente per i danni subiti dal L. l’importo di €.2000,00, da ridurre nella percentuale del 20% per l’accertata corresponsabilità e così definitivamente €.1600,00.

A tutti gli importi così come sopra quantificati, vertendo in materia di illecito extracontrattuale, dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi dall’evento all’effettivo soddisfo (Cass.Civ. 17.2.95, n.1712). Le spese legali vanno pure poste a carico dei convenuti in solido, nei limiti delle percentuali di

responsabilità per ognuno accertate e si liquidano come segue: All’avv.Gerardo Cammardella, antistatario, procuratore dei sigg.ri S. V., D. A. e G. S., nei sei giudizi riuniti in corso di causa nn.488/01,305/02, 489/01, 307/02, 490/01 e 306/02, vengono liquidati :

- per i due giudizi ad istanza di S. V.: €.300,00 per diritti ed €.600,00 per onorario, oltre rimborso forf. Ex art.15 L.P., iva e Cna come per legge.

- per i due giudizi ad istanza di D. A.: €.230,00 per spese, €.800,00 per diritti ed €.350,00 per onorario, oltre rimb. forf. ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge.

- per i due giudizi ad istanza di S. G.: €.230,00 per spese, €.600,00 per diritti ed. €.350,00 per onorario, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge.

Le predette liquidazioni sono state ridotte tenuto conto anche dell’avvenuto versamento in corso di causa dalla spa Milano Assicurazioni spa, di parte dei danni reclamati. All’avv.V. Calicchio, procuratore della intervenuta M. E. vengono liquidati: €.185,00 per spese, €.950,00 per diritti ed €.1000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge, da liquidarsi al procuratore antistatario. Le spese legali così come liquidate ai procuratori acc.Cammardella e Cavicchio, vengono posti a carico di tutti i convenuti, nella misura dei rispettivi gradi di responsabilità (20% L. ed 80% P.). All’avv. Salvatore Romano, procuratore di L. A., vengono liquidate le spese già ridotte nella misura del 20%, in ragione dell’accertato grado di responsabilità, a solo carico dei convenuti Milano assicurazioni spa, P. S. e P. G. e così: €.150,00 per spese, €.300,00 per diritti ed €.400,00 per onorario, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge. Agli avv.ti Antonio Peluso e Maria Cetrangolo, procuratori della C. A., vengono liquidati le spese già ridotte nella misura del 20%, in ragione dell’accertato grado di responsabilità, a solo carico dei convenuti Milano Assicurazioni spa, P. S. e P. G. e così: €.150,00 per spese, €.350,00 per diritti ed €.600,00 per onorario, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge, da liquidarsi ai procuratori antistatali. Le spese di C.T.U, medica poste a carico provvisorio delle attrici C. e M. e liquidate in €.520,00 oltre accessori vanno accollate definitivamente ai convenuti nelle acclarate percentuali, così come le spese legali.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pisciotta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. V., S. G. e D. A., nonché di M. E. nei confronti di tutti i convenuti e da C. A. e L. A. nei confronti di P. G., P. S. e Milano Assicurazioni spa, in persona del suo legale rapp.te pro tempore ,così decide:

1) Dichiara L. A. e P. G., corresponsabili dell’incidente per cui è causa, nella rispettiva misura del 20% per il primo e del restante 80% per il secondo.

2) Accoglie le domande proposte da S. V., S. G. e D. A., nonché dell’intervenuta M. E. e, per gli effetti, condanna in solido L. A., la C.R.I. Comitato provinciale di Salerno, in persona del suo legale rapp.te p.t. e la spa Assitalia Assicurazioni d’Italia, in persona del suo legale rapp.te p.t., nella misura del 20% della liquidazione di cui appresso, nonché P. G., P. S. e la Milano Assicurazioni spa. Gruppo previdente, in persona del suo legale rapp.te p.t., nella misura dell’80% della liquidazione di cui appresso e, così, al pagamento in favore:

3) di S. V. della complessiva somma di €.1148,86, di cui €.229,78 in solido a carico dei primi tre convenuti soccombenti e della restante somma di €.219,09, (detratto il versamento di €.700,00 effettuato in corso di causa) , a carico in solido, degli altri convenuti soccombenti.

4) di S. G. della complessiva somma di € 1146,13, di cui €.2292,22 in solido a carico dei primi tre convenuti soccombenti e della restante somma di €.1668,90, (detratto il versamento di €.7500,00 eseguito in corso di causa), a carico in solido degli altri convenuti soccombenti.

5) di D. A. della complessiva somma di €.4600,00, di cui €.920,00 in solido a carico dei primi tre convenuti soccombenti e della restante somma di €.1615,00,(detratto il versamento di €.2065,00 eseguito in corso di causa), a carico in solido degli altri convenuti soccombenti.

6) di M. E. della complessiva somma di €.9875,74 di cui €.1975,14 (20%) in solido a carico dei primi convenuti soccombenti e della restante somma di €.7900,60 (80%) a carico in solido degli altri convenuti soccombenti..

7) Accoglie le domande proposte da C. A. e L. A., nei confronti dei soli convenuti P. G., P. S. e la Milano Assicurazioni spa, gruppo Previdente, in persona del suo legale rapp.te p.t.e, per gli effetti, condanna questi ultimi convenuti al risarcimento dei danni liquidati con la già ridotta percentuale del 20%, in favore di C. A.,

nella misura di €.1931,19 e nei confronti di L. A. nella misura di €.1600,00.

8) Su tutte le somme come sopra liquidate, dovrà calcolarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi dal sinistro all’effettivo soddisfo.

9) Condanna in solido i convenuti L. A., C.R.I. com. prov. di Salerno, in persona del suo legale rapp.te p.t. e la spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento nella misura del 20%, nonchè ed in solido i convenuti P. G., P. S. e la Milano Assicurazioni spa, gruppo Previdente, in

persona del suo legale rapp.te p.t., nella misura del restante 80%, al pagamento delle spese legali liquidate complessivamente all’avv. Gerardo Cammardella in €.480,00, per spese, €. 1700,00 per diritti ed €. 1300,00 per onorario, così come pure liquidate complessivamente all’avv. V. Calicchio in €.185,00 per spese, in

.950,00 per diritti ed in €.1000,00, per onorario, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge.

10) Condanna in solido P. G., P. S. e la spa Milano Assicurazioni, gruppo Previdente, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali liquidate all’avv. Salvatore Romano, dichiaratori antistatario, quale procuratore di L. A., in €.150,00 per spese, €.300,00 per diritti ed €.400,00 per onorario,

nonché alle spese legali liquidate agli avv.ti Antonio Peluso e Maria Cetrangolo, dichiaratisi antistatari, quali procuratori di C. A., in €.150,00 per spese, in €.350,00 per diritti ed €.600,00 per onorario, oltre rimborso forfettario ex art.15 L.P., Cna ed Iva come per legge.

11) Condanna, infine, tutti i convenuti in solido, nelle rispettive percentuali del 20% ed 80% al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate in €.520,00, anticipate da C. A. e M. E.. Così deciso in Pisciotta, lì 20 marzo 2004 –

Il Cancelliere IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Pasqualina Marotta Avv.Guglielmo Prestipino