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Autista di ambulanza
Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio – Autista di ambulanza
Cass. pen., 28/05/1997, n.6687, sez. VI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luciano DI NOTO (Presidente)
Dott. Giovanni CASO (Consigliere)
Dott. Francesco TRIFONE (Relatore)
Dott. Francesco SERPICO (Consigliere)
Dott. Nicola MILO (Consigliere)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
R. R.,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 3 luglio 1996
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. L. Ciampoli
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza deliberata il 3 luglio 1996 e depositata in data 11 luglio 1996 la Corte d'appello di Napoli confermava la condanna a pena ritenuta di giustizia di R. R., che il tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 328, comma 1, c.p., perché nella qualità di esercente un pubblico servizio, come autista di ambulanza per conto di società autorizzata dal comune di Castelvolturno al pronto soccorso stradale quale ausiliaria della protezione civile di Caserta, indebitamente rifiutava il trasporto al più vicino nosocomio di un tossicodipendente in preda all'azione di sostanze stupefacenti, sebbene di ciò fosse stato espressamente richiesto dall'agente di polizia della strada P. T. in Castelvolturno il 31 agosto 1991. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce nei motivi la nullità de giudizio di primo grado, il cui dibattimento si sarebbe svolto in sua assenza nonostante il comprovato assoluto impedimento a comparire, nonché la insussistenza del contestato delitto ex art. 328 c.p., non essendo esso ricorrente incaricato di un pubblico servizio, detta qualifica dovendo, invece, essere attribuita alla società autorizzata al pronto soccorso stradale.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per la inammissibilità della impugnazione, che questo giudice di legittimità ritiene tale quanto al motivo in rito, che è manifestamente infondato, e che giudica, invece, infondata relativamente alla censura circa la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
In caso di mancata comparizione dell'imputato per asserito legittimo impedimento sussiste nullità del giudizio contumaciale solo quando la prova dell'impedimento non sia stata presa in esame dal giudice ovvero quando il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio non sia motivata. La nullità, invece, non sussiste quando tale prova sia stata valutata negativamente e la relativa ordinanza risulta adeguatamente e convincentemente giustificata, specie quando, al fine di completare la insufficiente documentazione medica prodotta o di verificarne la reale entità circa la natura dell'impedimento addotto, il giudice di merito si sia basato sulle ulteriori acquisizioni dei disposti accertamenti fiscali. Nel caso di specie, la ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato nel dibattimento di primo grado è stata ampiamente motivata in ordine alla insussistenza del legittimo ad assoluto impedimento di R. R., il quale, pur denunciando il precario suo stato di salute, era uscito di casa, a suo dire per recarsi in clinica, ove una successiva attestazione clinica neppure dava atto della assoluta impossibilità a comparire alla udienza del 27 gennaio 1995 innanzi al tribunale.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce la insussistenza a suo carico del delitto ex art. 328, comma 1, c.p. non rivestendo egli la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, rileva, innanzitutto, questa Suprema Corte che l'art. 358 c.p., quale modificato dall'art. 18 della legge n.86 del 1990, considera in senso oggettivo l'esercizio del pubblico servizio con riguardo esclusivamente alla connotazione pubblicistica dell'attività concretamente svolta dal soggetto, prescindendo,, quindi, dalla natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale quell'attività sia riferibile, per cui la figura dell'incaricato di pubblico servizio, per un verso, non ricorre, quando si tratta dell'esercizio dei poteri propri della pubblica funzione, e, per altro verso, deve essere negata a tutti coloro che svolgono mansioni d'ordine o pienamente materiali, con la conseguenza che, nell'ambito di attività disciplinate da norme pubblicistiche, la qualifica suddetta spetta soltanto a coloro che svolgono funzioni di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni d'ordine o materiali di un pubblico servizio (ex plurimis; Cass., pen., Sez. VI, 10 febbraio 1996, n. 1653, ric. Diana. m. CED 203.735).
Ribadisce, inoltre, questo giudice di legittimità che, ,in via generale, i dipendenti di un ente o di una società concessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, debbono essere considerati incaricati di un pubblico servizio in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività dell'ente (Cass., pen., Sez. VI , 30 aprile 1996, n. 4383, ric. Bottù, m. CED 204.530).
Secondo la legislazione di settore, ,in ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, coordinato con gli altri presidi sanitari locali; predisposto, tra l'altro, anche con mezzi di trasporto, adeguatamente attrezzati e dislocati sul territorio degli enti ospedalieri in accordo con gli enti locali; espletato, innanzitutto, dal personale sanitario con organico proprio; suscettibile, tuttavia, di essere affidato anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in virtù di espresso provvedimento amministrativo.
Di conseguenza - nella indubbia qualificazione di pubblico servizio dell'attività sanitaria di pronto soccorso, che la pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare - quando un legittimo provvedimento amministrativo consenta che detto servizio, per una sua parte, possa essere affidato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, costoro, nell'esercizio del servizio medesimo, assumono ad ogni effetto la qualificazione di incaricati di pubblico servizio.
Pertanto esattamente il giudice di merito detta qualificazione ha riconosciuto all'imputato, autista di ambulanza di proprietà di privata società, autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale, dato che lo stesso, avendo avuto espresso ordine di trasportare con il mezzo da lui guidato al più vicino nosocomio persona bisognosa di immediate cure sanitarie, era tenuto a compiere una attività tipica del servizio pubblico di pronto soccorso, quale quella del trasferimento dell'ammalato al luogo di cura con un mezzo attrezzato.
Il ricorso, perciò, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla udienza pubblica del giorno 28 maggio 1997.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 LUGLIO 1997.