Azione e reazione: un principio fisico o un'arte?
Maurizio Piussi
25.06.2007
Non sempre le decisioni dei dirigenti risultano di facile comprensione ed immediata accettazione per gli operatori, soprattutto quando penalizzano aspetti salienti della professione.
I dipendenti però sono generalmente tenuti al ?silenzio?; per quelli pubblici, in particolare, in riferimento al DM del 28.11.2000 (sostitutivo del Decreto 31.03.1994) del Ministero della Funzione Pubblica.
Per quelli privati, poi, la possibilità di essere licenziati dall?oggi al domani è un deterrente più efficace di qualsiasi norma scritta.
Tuttavia, onde evitare che obbligo o paura si trasformino in comoda omertà, sarebbe opportuno, quando la misura è davvero colma, trovare il coraggio di rendere di pubblico dominio certe nefandezze.
Nel farlo è però necessario usare alcuni accorgimenti, ad evitare che le buone intenzioni vengano fraintese, o peggio ancora, si tramutino in un boomerang.
A tal riguardo analizziamo due episodi simili che coinvolgono dei colleghi autisti d?ambulanza e che sono indicativi di due modi di procedere completamente diversi.
Il primo episodio si riferisce ad una vicenda occorsa ad un collega lombardo diversi anni fa.
Il gruppo autisti presso cui operava si è trovato, in seguito all?inidoneità di due componenti, con un organico ridotto.
Il dirigente di turno ha pensato bene di non reintegrare la pianta organica, bensì di dare in appalto il servizio, declassando di fatto gli autisti rimanenti ai trasporti e quindi riducendo notevolmente il loro potere contrattuale.
Naturali, quindi, la rabbia e lo sfogo del collega, che arrivò ad ?esternare? tutto il suo disappunto su di un giornale locale, e nel farlo finì inevitabilmente per contravvenire all'allora in vigore DM del 31.03.1994, indipendentemente dal contenuto dell?articolo stesso.
Infatti, la lettura completa dell?articolo non evidenzia passaggi particolarmente ?cruenti?; tuttavia, l?Ente criticato si è sentito in dovere di intervenire con una contestazione d?addebito, in cui si imputa all?autista di aver rilasciato delle dichiarazioni gravemente lesive, in contrasto con quanto espressamente previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni allora in vigore (DM 31.03.1994).
Sono evidenti, a questo punto, almeno due aspetti:
- l?intento repressivo manifestato dall?ente verso il dipendente, e contemporaneamente esteso, con un protocollo dello stesso giorno, a tutto il personale;
- l?irruenza e l?ingenuità del collega, che pur nella correttezza delle sue asserzioni, si è palesemente esposto scatenando l?azione ?di rimessa? dell?ente.
Per quanto concerne il primo punto nessuno può impedirci di pensare che qui la legge sia stata usata, più che per tutelare le strategie aziendali, per coprire piuttosto qualcosa d?altro, oppure che la legge non sia stata applicata in modo costruttivo o cautelativo, bensì ?coercitivo e generalizzato?, con l?intento di dare un esempio per soffocare eventuali future fughe di notizie potenzialmente dannose per quegli affari (più o meno leciti) che, non di rado, accompagnano l?attribuzione degli appalti.
Relativamente al secondo punto poi il modo di procedere del collega è stato sicuramente istintivo ed improvvisato.
Se da un lato potrebbe essere anche legittimo, dall?altro si deve notare come non solo non abbia ottenuto lo scopo che magari si proponeva, ma abbia addirittura fornito all?Ente l?occasione per un ?giro di vite? generale.
I risultati dicono quindi che questo metodo non paga.
L?esperienza insegna che queste azioni non devono mai essere frutto di improvvisazione o rabbia, bensì vanno attentamente pianificate, usando strutture ed accorgimenti che ne amplifichino la portata e ottengano risultati pratici.
Nella seconda parte ne parleremo più approfonditamente.
Continua...